Agevolazioni fiscali per le spese sanitarie: la guida 2025
La nuova guida per le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie dell'Agenzia delle Entrate. Tutto quello che serve sapere per ridurre l'IRPEF. Utile per tutti, ancora di più per chi ha una disabilità
Quando arriva il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, molti di noi tirano un sospiro di rassegnazione convinti che sia solo un dovere burocratico.
Eppure, tra i righi di quel modulo si nasconde un piccolo “tesoro” che può trasformarsi in risparmio concreto, soprattutto per chi durante l’anno ha sostenuto spese mediche, si prende cura di un familiare fragile o deve far fronte a terapie continuative.
Stiamo parlando delle detrazioni del 19 % sulle spese sanitarie: un meccanismo che scatta non appena la somma dei nostri scontrini, ticket o fatture supera la soglia di 129,11 euro e che, in alcuni casi particolari – pensiamo alle persone con disabilità o alle patologie croniche esenti dal ticket – vale sull’intero importo, senza franchigia né penalizzazioni legate al reddito .
Non si tratta di cavilli per addetti ai lavori, ma di un vero strumento di giustizia sociale: restituisce liquidità a chi investe nella propria salute o in quella dei propri cari, allevia le spese di chi assiste un figlio disabile, riconosce le cure veterinarie per gli animali di compagnia e tutela chi deve adeguare l’auto o acquistare un cane guida per continuare a muoversi in autonomia .
Questa guida – basata sul vademecum ufficiale dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – Spese sanitarie” – ti accompagna passo dopo passo: scopriremo quali spese rientrano nel bonus, come dimostrare i pagamenti (con l’ormai indispensabile “scontrino parlante” o con un semplice estratto conto), quali documenti archiviare in caso di controlli e quali limiti rispettare per non perdere neppure un centesimo .
In poche pagine imparerai che la dichiarazione non è solo un adempimento, ma un salvadanaio a cui attingere per rimborsare esami, farmaci, fisioterapia, ausili tecnologici e perfino le cure del tuo gatto.
Un’occasione da cogliere – senza timore di scivolare nei tecnicismi – per trasformare la burocrazia fiscale in un alleato del benessere personale e familiare.
Ecco cosa trovi in questo contenuto.
Perché questa guida
Il valore sociale ed economico delle detrazioni del 19 %
Franchigia generale di 129,11 € e ruolo dei pagamenti “tracciabili”
Spese sanitarie ordinarie – Rigo E1
2.1 Visite del medico di base, certificati e farmaci (scontrino parlante)
2.2 Prestazioni specialistiche, analisi, terapie e fisioterapia
2.3 Ricoveri, interventi chirurgici, protesi e dispositivi medici (marcatura CE)
2.4 Spese mediche all’estero e regole di traduzione
2.5 Casi esclusi (prestazioni estetiche, parafarmaci, corsi in palestra)Patologie esenti dal ticket – Rigo E1 col. 1
3.1 Malattie croniche/rare: certificato ASL e codice di esenzione
3.2 Trasferimento della detrazione non fruita a un familiareFamiliari non a carico con patologia esente – Rigo E2
4.1 Limite annuo di 6.197,48 € e calcolo della quota incapiente
4.2 Documentazione aggiuntiva (730-3 o autocertificazione)Persone con disabilità – Rigo E3
5.1 Ausili per accompagnamento, deambulazione e sollevamento
5.2 Sussidi tecnici e informatici: requisito del “collegamento funzionale”
5.3 Adattamenti domestici (rampe, pedane, ascensori)
5.4 Assistenza specifica (OSS, educatori, animatori)Veicoli per disabili – Rigo E4
6.1 Chi ha diritto e quando serve l’adattamento
6.2 Tetto di 18.075,99 € ogni 4 anni e riparazioni straordinarie
6.3 Detrazione degli adattamenti fuori limite
6.4 Opzione di rateizzazione in 4 quoteCane guida per non vedenti – Rigo E5
7.1 Detrazione del 19 % senza limiti di spesa
7.2 Frequenza massima: un cane ogni 4 anni
7.3 Detrazione forfetaria di 1.000 € annui per il mantenimentoRateizzazione delle maxi-spese mediche – Rigo E6
Soglia di 15.493,71 € e ripartizione quadriennale
Spese veterinarie – Rigo E8/E10 (codice 29)
Limite di 550 €, franchigia di 129,11 € e tetto di detrazione ≈ 80 €
Farmaci veterinari e visite: requisiti dello scontrino/fattura
Documentazione da conservare
Scontrino parlante, fattura, certificati medici e ASL
Prova del pagamento elettronico e tempistica dei controlli
Riduzione delle detrazioni per redditi elevati
Progressiva perdita tra 120.000 € e 240.000 € (esclusi disabili e patologie esenti)
Checklist finale e consigli pratici
Come ordinare le spese
Errori da evitare per non perdere il beneficio
Introduzione alle detrazioni per spese sanitarie
Nella dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024) i contribuenti possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie sostenute per sé e per i familiari.
In generale, l’art. 15 del TUIR prevede una detrazione dall’IRPEF del 19% dell’ammontare delle spese sanitarie, calcolata sulla parte che eccede una franchigia di 129,11 euro annui.
Questo significa che le spese mediche complessive vanno ridotte di 129,11 € e il 19% della differenza si sottrae dall’imposta lorda dovuta.
Non esiste un tetto massimo generale di spesa detraibile per le spese sanitarie ordinarie (salvo limiti specifici per alcune categorie, come vedremo) e la detrazione spetta integralmente indipendentemente dal reddito del contribuente, eccetto i casi in cui la normativa ha introdotto una riduzione per i redditi più elevati.
Infatti, dal 2020 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 € le detrazioni del 19% (come quelle per spese sanitarie e veterinarie) vengono gradualmente ridotte fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 € di reddito.
Fanno eccezione alcune spese di carattere sanitario particolarmente tutelate – ad esempio quelle per gravi disabilità o patologie esenti – che restano detraibili al 19% per l’intero importo a prescindere dal reddito.
La detrazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente. Non sono quindi detraibili le spese sanitarie rimborsate da terzi, ad esempio dalle assicurazioni o da enti mutualistici.
Fanno eccezione i rimborsi ottenuti da assicurazioni i cui premi non hanno goduto di benefici fiscali: in questo caso la spesa si considera rimasta a carico e si può detrarre.
Viceversa, se i premi versati per una polizza sanitaria sono stati dedotti o detratti, le relative spese rimborsate non danno diritto ad alcuna detrazione.
Particolare attenzione va posta ai rimborsi erogati da casse sanitarie aziendali: i contributi versati dal datore di lavoro o dal dipendente a enti o casse con fine assistenziale non formano reddito IRPEF fino a €3.615,20 annui.
Di conseguenza, le spese rimborsate entro questo importo non sono detraibili. Eventuali rimborsi per contributi eccedenti tale soglia sono detraibili solo per la quota parte corrispondente all’eccedenza tassata, calcolata con apposita proporzione.
Un altro requisito introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 è l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti: per poter detrarre le spese sanitarie (e altri oneri al 19%) è necessario che il pagamento sia avvenuto con metodi tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, assegno, ecc.), fanno eccezione solo l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate con il SSN, per le quali è tuttora ammesso il pagamento in contanti.
In pratica, visite ed esami in studi privati non convenzionati devono risultare pagati con mezzi elettronici, mentre per il ticket in ospedale, per i farmaci in farmacia o per l’acquisto di un dispositivo medico certificato si può ancora pagare in contanti mantenendo il diritto alla detrazione.
Il contribuente potrà dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili tramite annotazione sulla fattura/scontrino da parte di chi ha erogato il servizio, oppure conservando ricevute di bonifico, copia dello scontrino POS, estratto conto bancario o altra prova del pagamento elettronico.
Le spese sanitarie sono detraibili a prescindere dal luogo o dal fine per il quale sono state effettuate. Ovvero, è possibile detrarre spese mediche sostenute all’estero (purché adeguatamente documentate) e sia per finalità terapeutiche che diagnostiche o di prevenzione.
Ad esempio, un check-up di controllo o un vaccino facoltativo sono spese detraibili al pari di una visita per curare una patologia. In caso di fatture o scontrini esteri, se questi non riportano il codice fiscale del destinatario o l’indicazione chiara della natura della prestazione in italiano, sarà necessario integrarli (anche a mano) con queste informazioni e conservarli insieme a una traduzione, se redatti in lingua straniera, per eventuali controlli.
Le detrazioni del 19% sulle spese sanitarie spettano anche per spese sostenute nell’interesse di familiari.
In particolare, sono sempre detraibili le spese mediche pagate per i familiari fiscalmente a carico (coniugi, figli, altri familiari che rispettano i requisiti di reddito).
Inoltre, la legge consente una forma di detrazione, come vedremo, anche per spese sostenute a favore di familiari non a carico affetti da patologie esenti dal ticket sanitario.
Nei paragrafi seguenti passeremo in rassegna tutte le categorie di spese sanitarie agevolabili in dichiarazione, con le rispettive regole, percentuali, limiti, esempi pratici, documentazione richiesta e riferimenti normativi di rilievo.
Pubblichiamo contenuti sull’invalidità civile anche nella chat Telegram, su YouTube e thewam.net.
Detrazione 19% per spese mediche e specialistiche generali (Rigo E1)
La categoria più comune è quella delle spese mediche “generiche” e specialistiche indicate al rigo E1 del 730, per le quali spetta una detrazione dall’imposta del 19% della parte che supera 129,11 € di spesa annua complessiva.
Rientrano in questo campo la maggior parte delle spese sanitarie “ordinarie” sostenute dal contribuente per la propria salute o per i familiari a carico.
In particolare sono detraibili al 19% (in quanto oneri ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. c) TUIR) le spese sostenute per:
Prestazioni rese da un medico generico, compresa la medicina di base e l’omeopatia. Ad esempio, sono detraibili le visite dal medico di famiglia (se effettuate privatamente a pagamento) e le visite mediche generiche occasionali.
Visite specialistiche e prestazioni fornite da medici specialisti, in qualsiasi branca (dermatologo, cardiologo, ecc.), prestazioni chirurgiche e relative analisi, esami diagnostici e di laboratorio. Ad esempio ecografie, radiografie, risonanze, analisi del sangue, prestazioni di fisioterapia o riabilitative prescritte da un medico, ecc., rientrano tutte tra le spese sanitarie detraibili al 19%.
Acquisto di medicinali (farmaci) da banco o con ricetta, in farmacia o presso esercizi autorizzati, compresi i farmaci omeopatici. È detraibile sia l’acquisto di farmaci con obbligo di prescrizione medica che di farmaci da banco e SOP (senza obbligo di prescrizione), purché documentato dallo “scontrino parlante” riportante natura, qualità (nome o codice identificativo del medicinale) e quantità del prodotto, oltre al codice fiscale dell’acquirente. Non sono invece detraibili i cosiddetti parafarmaci, cioè prodotti non classificati come farmaci: ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate ad uso cosmetico o di benessere, ecc., anche se acquistati in farmacia, non godono di alcuna detrazione.
Acquisto o affitto di dispositivi medici e protesi sanitarie necessari per la cura o la riabilitazione. In questa ampia categoria rientrano, ad esempio: occhiali da vista e lenti correttive (e relative montature), apparecchi acustici per sordità (e batterie per gli stessi), protesi dentarie e protesi ortopediche, materassi ortopedici e ausili per disabili (stampelle, deambulatori, plantari ortopedici su misura, etc.), dispositivi medico-diagnostici (es. misuratori di glicemia, apparecchi per aerosol terapia) e in generale qualunque prodotto qualificabile come “dispositivo medico” secondo la normativa UE. Per poter detrarre queste spese è fondamentale la documentazione: lo scontrino o la fattura deve indicare chiaramente la natura di dispositivo medico (spesso con il codice “AD” o “PI” sul documento commerciale). Se ciò non è riportato, il contribuente deve conservare a parte la documentazione attestante la marcatura CE e la conformità del prodotto ai requisiti dei dispositivi medici previsti dalla normativa europea (ad esempio la scatola o il foglietto illustrativo recante il marchio CE, oppure una dichiarazione del produttore). Rientrano tra i dispositivi medici detraibili anche prodotti meno ovvi, purché abbiano marcatura CE: ad esempio le mascherine chirurgiche (che sono dispositivi medici di Classe I) sono detraibili se lo scontrino riporta la dicitura del prodotto con marcatura CE.
Assistenza infermieristica, fisioterapica e riabilitativa resa da personale abilitato. Ad esempio sono detraibili le prestazioni di infermieri professionali a domicilio, le sedute di fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, le visite dietologiche con dietista professionale, i trattamenti di logopedia, le prestazioni rese da ostetriche, ecc., anche senza prescrizione medica, purché eseguite da operatori sanitari con titolo abilitante riconosciuto (come da decreto 29/03/2001). Il documento (fattura o ricevuta) dovrà riportare la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione dell’attività svolta. Prestazioni come massaggi o ginnastica non terapeutica non sono detraibili, a meno che non siano ricomprese in un trattamento sanitario prescritto e svolto da professionisti sanitari abilitati.
Spese di ricovero ospedaliero o clinico legate a interventi o degenze. Sono detraibili le spese mediche addebitate dalla casa di cura (ad es. costo dell’intervento chirurgico, assistenza medica e infermieristica, esami effettuati durante il ricovero) e le rette di degenza, ad esclusione però delle spese voluttuarie extra (come ad es. la differenza per camera privata, spese per TV o telefono in camera, vitto per accompagnatori, ecc., che non sono detraibili). Se la clinica emette fatture separate per prestazioni mediche e per servizi alberghieri, solo le prime sono detraibili.
Altre spese sanitarie varie: ad esempio tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali (anche non strettamente curative, come sedute di psicoterapia, cure termali con prescrizione medica, programmi di disassuefazione dal fumo in centri specializzati, ecc.); le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) come inseminazioni e fecondazioni in vitro; l’acquisto di alimenti aproteici specifici per nefropatici (inseriti nell’allegato 3 del D.Lgs 75/2017); l’acquisto di una parrucca per un paziente oncologico che abbia perso i capelli a causa di chemioterapia (considerata detraibile in quanto finalizzata a rimediare a un danno estetico conseguente a una patologia, purché vi sia certificazione medica che lo attesti). Dal 1° gennaio 2019, invece, non sono più detraibili gli alimenti a fini medici speciali inseriti nell’apposito Registro ministeriale (categoria diversa dai prodotti aproteici suddetti), poiché la detrazione temporanea prevista per queste spese non è stata prorogata.
Oltre alle tipologie elencate, la normativa e le circolari dell’Agenzia delle Entrate forniscono un elenco molto esteso di casi particolari. In linea generale, se c’è dubbio sulla detraibilità di una spesa sanitaria, è utile verificare se rientra nelle categorie individuate dal Ministero della Salute (farmaci, dispositivi medici, prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, ecc.).
Si segnala, ad esempio, che non sono detraibili le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti a incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da medici: queste spese, che sono meramente estetiche, non godono dell’agevolazione.
Documentazione da conservare (Rigo E1) – Per fruire della detrazione è fondamentale conservare le pezze giustificative delle spese.
In particolare: le fatture o ricevute rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria per visite, interventi, esami e prestazioni (con l’indicazione dell’intestatario e della prestazione effettuata), gli scontrini fiscali “parlanti” rilasciati dalla farmacia per l’acquisto di medicinali (riportanti codice fiscale, natura e qualità del prodotto, quantità e prezzo), gli scontrini o le fatture per l’acquisto di dispositivi medici con l’indicazione del prodotto o del codice identificativo (e, in mancanza, la documentazione attestante che il prodotto è un dispositivo medico CE).
Se la prestazione sanitaria è stata erogata da un professionista privato (non accreditato SSN), occorre assicurarsi che sulla ricevuta risulti che il pagamento è avvenuto con modalità tracciata (oppure conservare la ricevuta del pagamento elettronico).
È consigliabile annotare sulla documentazione il metodo di pagamento utilizzato (ad esempio il numero di transazione o assegno) se non già esplicitato, in previsione di eventuali controlli futuri.
In caso di spese sanitarie all’estero, come anticipato, bisogna conservare le ricevute originali e, se non sono in lingua italiana, predisporre una traduzione (anche non giurata, se di importo modesto) per facilitarne la comprensione in sede di controllo. Se lo scontrino/fattura estera non riporta il codice fiscale italiano dell’interessato, è bene annotarlo manualmente sul documento.
Esempio pratico: se un contribuente nel 2024 ha speso €1.000 in varie visite mediche e acquisti di farmaci, la parte eccedente la franchigia è 1.000 € – 129,11 € = 870,89 €. La detrazione spettante sarà pari al 19% di 870,89 €, cioè circa 165 €. Questo importo verrà sottratto dall’imposta lorda calcolata sui redditi 2024.
Se invece ha speso soltanto 100 € in tutto l’anno, nessuna detrazione spetta perché le spese non superano la franchigia di 129,11 €.
Va ricordato che in caso di reddito complessivo superiore a 120.000 €, il 19% sopra calcolato sarebbe soggetto a riduzione (ad esempio, con 180.000 € di reddito la detrazione si ridurrebbe di circa metà) fino ad annullarsi oltre 240.000 € di reddito.
Google troncherà questo articolo perché troppo lungo, clicca su “visualizza intero messaggio” (lo troverai sotto) per leggere tutto il contenuto.
Spese sanitarie per patologie esenti (Rigo E1, colonna 1)
Una particolare agevolazione è prevista per le spese mediche legate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (cioè esenzione dal ticket sanitario).
Si tratta delle cosiddette malattie esenti, patologie croniche o invalidanti individuate da specifici decreti ministeriali (D.M. 28/05/1999 n.329 e successive modifiche, e D.M. 18/05/2001 n.279 per le malattie rare). Queste norme elencano le patologie che consentono l’esenzione dal ticket e le relative prestazioni sanitarie esenti.
In presenza di queste patologie, le spese mediche correlate alla malattia esente vanno indicate separatamente nella colonna 1 del rigo E1 del modello 730.
La separazione ha lo scopo di attivare un meccanismo di tutela: per queste spese è prevista la possibilità di non perdere la detrazione eventualmente incapiente. In altre parole, se il contribuente non riesce a sfruttare tutto il 19% spettante (ad esempio perché l’imposta lorda è insufficiente), la quota di detrazione non utilizzata potrà essere trasferita ad altro familiare che abbia sostenuto parte di quelle spese.
Questo consente, in un nucleo familiare, di recuperare integralmente il beneficio fiscale sulle spese per gravi patologie esenti. L’eventuale eccedenza di detrazione non fruita viene indicata dal CAF o intermediario nel prospetto di liquidazione 730-3, così che un familiare avente diritto possa poi fruirne nella propria dichiarazione dei redditi.
Le patologie esenti devono risultare da una certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestato o tessera di esenzione) che riporti il codice identificativo della malattia esente.
Solo le spese riconducibili a quella patologia vanno evidenziate in colonna 1 E1. È necessario poter collegare ogni spesa alla malattia esente: a tal fine bisogna disporre di documentazione medica (es. prescrizione o certificazione del medico curante) che attesti la correlazione, oppure predisporre un’autocertificazione in cui il contribuente dichiara che la spesa sostenuta è connessa alla patologia esente certificata.
Ad esempio, se un paziente diabetico (patologia esente) acquista dispositivi per misurare la glicemia o effettua visite di controllo diabetologico, queste spese sono direttamente collegate. S invece acquista farmaci non collegati al diabete, non andranno in colonna 1 (bensì tra le spese mediche generiche ordinarie).
Le fatture, ricevute e scontrini relativi a spese per patologie esenti possono essere intestati indifferentemente al soggetto malato oppure al familiare che sostiene il pagamento.
Se però un documento di spesa intestato al familiare pagante non indica il nome del paziente malato, occorre integrare la fattura/scontrino annotandovi a mano per quale familiare affetto da patologia esente è stata sostenuta la spesa.
In alternativa, è consigliabile chiedere al medico/struttura di indicare direttamente sia il nome del paziente sia quello di chi paga, sulla ricevuta. In ogni caso il collegamento familiare e la situazione di malattia devono essere chiari per poter giustificare la detrazione.
Detrazione spettante: analogamente alle spese mediche ordinarie, anche queste spese godono del 19% di detrazione con franchigia di 129,11 €. Non esiste un limite massimo detraibile per patologie esenti e, come previsto dall’art. 15 comma 3-quater TUIR, tale detrazione spetta per l’intero importo indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente (cioè non si riduce oltre 120.000 € di reddito, a differenza delle spese sanitarie ordinarie).
Riepilogando, dunque, queste spese hanno gli stessi criteri di calcolo (19% sull’eccedenza oltre 129,11 €) ma con il vantaggio aggiuntivo di non andare mai perdute per incapienza: la parte di detrazione eventualmente non sfruttata dal diretto interessato potrà essere utilizzata da un familiare (tipicamente il familiare che ha sostenuto la spesa).
Documenti da conservare (Patologie esenti) – Oltre ai giustificativi di spesa (scontrini, ricevute, fatture) in originale, è fondamentale conservare la certificazione ASL della patologia esente (o copia di essa) completa del codice numerico della malattia.
Inoltre, come detto, bisogna avere prova del nesso tra spesa e patologia: ad esempio prescrizioni mediche, cartelle cliniche o certificati medici che indichino chiaramente che quella prestazione o farmaco è legata alla malattia esente.
In mancanza, è opportuno compilare un’autodichiarazione firmata dal paziente (o dal familiare in caso di incapacità) che attesti che le specifiche spese elencate sono inerenti alla patologia per cui si gode di esenzione.
Se il documento di spesa è intestato al familiare e non riporta il nominativo del malato, come detto, occorre annotarlo manualmente sul documento.
Infine, valgono le stesse regole generali sulla tracciabilità dei pagamenti: se la prestazione è resa da una struttura non convenzionata o da un medico privato, conservare ricevuta di pagamento elettronico (a meno che sul documento sia già attestato l’uso di mezzi tracciabili).
Naturalmente, anche la documentazione della eventuale detrazione non fruita dal malato va conservata: ad esempio la copia del suo Mod. 730-3 dove risultino nelle annotazioni le detrazioni sanitarie non utilizzate per incapienza (codice 1).
Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti (Rigo E2)
Un caso particolare di beneficio fiscale riguarda le spese sanitarie sostenute per un familiare non fiscalmente a carico del contribuente, quando questo familiare è affetto da una patologia esente dal ticket.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del TUIR, il contribuente che paga queste spese può detrarre il 19% dell’ammontare che il familiare malato non ha potuto portare in detrazione per incapienza d’imposta, entro un importo massimo di 6.197,48 € annui.
In sostanza, se un parente (ad esempio un genitore anziano non a carico) ha sostenuto spese mediche per la sua patologia esente ma, avendo poca o nessuna IRPEF a debito, non riesce a sfruttare la relativa detrazione, un familiare che lo ha aiutato a pagare quelle spese può usufruire della detrazione residua su un tetto di spesa di 6.197,48 € all’anno.
Questa detrazione compete solo per la parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF del soggetto malato.
Dunque il familiare malato, se presenta dichiarazione dei redditi, utilizzerà in via prioritaria la propria detrazione del 19% fino ad azzerare la sua imposta.
La quota eventualmente eccedente (perché la sua imposta lorda era insufficiente) potrà essere “recuperata” dal familiare che ha sostenuto la spesa, indicandola nel rigo E2 del proprio 730.
Se invece il familiare malato non è tenuto a presentare dichiarazione (ad esempio perché ha solo redditi esenti o molto bassi), il familiare pagante può detrarre l’intero importo delle sue spese fino al limite di 6.197,48 €.
In questo caso sarà necessario che il malato rilasci un’autocertificazione in cui dichiara di non aver presentato dichiarazione perché privo di redditi imponibili (o con imposta azzerata dalle detrazioni di base).
Se il malato invece presenta la dichiarazione, l’importo delle spese non detratte per incapienza risulta nelle annotazioni del suo modello 730-3 (oppure nel quadro RN del Modello Redditi): il familiare che intende fruire della detrazione dovrà procurarsi queste informazione (ad esempio facendosi dare copia del prospetto di liquidazione del malato).
Anche per queste spese vige la franchigia di 129,11 € e la percentuale del 19%. Il limite di 6.197,48 € si intende per anno d’imposta per ogni familiare malato (qualora un contribuente avesse due diversi familiari non a carico con patologie, in teoria il limite si applicherebbe distintamente, ma sono situazioni rare).
La detrazione su queste spese spetta per intero indipendentemente dal reddito complessivo di chi la utilizza (sono infatti escluse dalla riduzione per redditi elevati, come stabilito dall’art. 15 comma 3-quater TUIR).
Naturalmente, valgono tutte le condizioni già viste: le spese devono riguardare prestazioni o acquisti correlati alla patologia esente di cui soffre il familiare e il familiare deve essere in possesso della relativa certificazione ASL di esenzione.
Documenti da conservare (Rigo E2) – Bisogna conservare: i documenti di spesa (fatture, ricevute, scontrini) relativi alle prestazioni o ai farmaci per la patologia esente; la certificazione sanitaria ASL che attesta la patologia esente del familiare; la documentazione del familiare malato che attesti la parte di detrazione da lui non utilizzata (ad esempio copia del suo Mod. 730 con annotazioni, o un’attestazione del CAF/intermediario) se applicabile.
Come per le spese in E1 col.1, occorre che sui documenti fiscali sia indicato chiaramente il collegamento al familiare malato: se le ricevute sono intestate direttamente al familiare non a carico, è quest’ultimo che deve annotare sul documento quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare pagante.
Alternativamente, le fatture possono essere intestate al familiare che paga, con indicazione del nome del paziente malato: in tal caso la spesa è già attribuibile correttamente.
Anche per queste spese resta l’obbligo di pagamento tracciabile (salvo eccezioni di legge) se il pagamento non è verso strutture pubbliche o per farmaci. Per scrupolo, è opportuno che il familiare pagante e il familiare malato redigano una dichiarazione congiunta in cui il malato conferma di non aver potuto utilizzare in tutto o in parte la detrazione e acconsente che la utilizzi il familiare che ha sostenuto le spese: non è un documento obbligatorio per legge, ma può facilitare eventuali controlli futuri.
Esempio: il figlio Mario ha pagato €3.000 di spese mediche per il padre anziano affetto da una patologia esente (non fiscalmente a carico). Il padre, avendo un’imposta IRPEF bassa, tramite il suo 730 utilizza solo €200 di detrazione (su 3.000 € gliene spetterebbero 570 €) e rimane incapiente per la quota residua di €370.
Mario, avendo sostenuto la spesa, potrà detrarre nel suo 730 quei 370 € residui (rientranti nel limite di 6.197,48 € annui). In termini pratici, Mario indicherà 3.000 € nel rigo E2: ciò produrrà una detrazione di 570 €, di cui però 370 € compariranno nelle sue annotazioni come detrazione effettivamente spettante (i restanti 200 € erano già stati fruiti dal padre). Mario potrà così godere di un credito d’imposta di 370 € che andrà a ridurre le sue tasse dovute.
Se invece il padre non avesse proprio presentato dichiarazione, Mario avrebbe potuto indicare l’intero importo (3.000 €) e detrarne il 19%, pari a 570 €.
Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)
Le persone con disabilità godono di alcune agevolazioni aggiuntive per le spese sanitarie, riconosciute dall’art. 15, comma 1, del TUIR.
In particolare, nel rigo E3 del modello 730 vanno indicate le spese sanitarie sostenute in favore di persone riconosciute disabili (ai sensi della normativa vigente) per le quali spetta sempre la detrazione del 19%, spesso senza franchigia e con regole più favorevoli.
Innanzitutto, chi sono le “persone con disabilità” riconosciute ai fini fiscali? La definizione include persone che hanno ottenuto una certificazione di handicap o invalidità grave e permanente da una Commissione medica pubblica.
In genere rientrano in questa categoria coloro che hanno il riconoscimento di handicap (anche non grave) ai sensi della legge 104/1992, oppure un’invalidità civile totale o con indennità di accompagnamento, i ciechi civili, i sordi, gli invalidi sul lavoro o di guerra equiparati.
In pratica occorre che dal verbale di invalidità o handicap emerga una menomazione permanente significativa. Non è necessario che sia stata attestata la condizione di “handicap grave” (art. 3 comma 3 L.104) se già risulta lo stato di handicap (comma 1); per gli invalidi civili è sufficiente che sia totale o con diritto all’accompagnamento.
Saranno valide, ai fini fiscali, tutte le certificazioni di invalidità, cecità, sordità, handicap rilasciate dagli enti competenti. In caso di controversie, l’Agenzia può richiedere copia dei certificati o decreti.
Fatta questa premessa, vediamo quali spese sanitarie per i disabili danno diritto alla detrazione del 19%.
Oltre alle spese mediche generiche e alle spese specialistiche ordinarie (che restano detraibili con le regole già viste), per i disabili vengono riconosciute al 19% anche una serie di spese per mezzi di ausilio, assistenza e interventi specifici collegati alla disabilità.
Queste spese sono indicate distintamente in E3 perché spesso non sono soggette alla franchigia di 129,11 €: la detrazione spetta quindi sull’intero importo sostenuto, senza dover sottrarre alcuna franchigia.
Inoltre, la detrazione compete anche ai familiari che hanno sostenuto la spesa per un disabile fiscalmente a carico.
Importante: anche per le spese E3 vale l’obbligo di tracciabilità, salvo i soliti casi di farmaci, dispositivi medici o pagamenti verso strutture pubbliche. Le detrazioni di cui al rigo E3, relative a persone con disabilità, non rientrano nel meccanismo di riduzione per i redditi alti – sono anch’esse tutelate dall’art. 15 co.3-quater TUIR – e quindi spettano per intero a prescindere dal reddito complessivo.
Di seguito elenchiamo le principali spese sanitarie agevolate per i disabili (art. 15, co.1, lett. c del TUIR), molte delle quali sono citate a titolo esemplificativo nelle circolari dell’Agenzia:
Trasporto del disabile in ambulanza. Le spese per il servizio di ambulanza sono detraibili in quanto prestazione di accompagnamento sanitario. Ad esempio, il costo di un’ambulanza privata utilizzata per trasferire una persona disabile o non deambulante da casa a un ospedale (o viceversa) può essere portato in detrazione al 19%.
Trasporto del disabile effettuato da ONLUS o enti assistenziali. Se una ONLUS o un’organizzazione di volontariato che ha tra i fini l’assistenza ai disabili effettua servizi di trasporto (ad esempio un servizio comunale di taxi sanitario per disabili) e rilascia fattura per questi servizi, le relative spese sono detraibili al 19%.
Acquisto o noleggio di ausili per la deambulazione, locomozione e sollevamento. Rientrano qui le carrozzine e poltrone per persone con difficoltà motorie, gli scooter elettrici per anziani o disabili, i deambulatori, i sollevatori mobili o montascale per trasferire persone non deambulanti, e simili. Anche l’affitto di tali dispositivi (es. noleggio temporaneo di una sedia a rotelle) è detraibile.
Acquisto di protesi e ausili tecnici rivolti a sopperire menomazioni funzionali. Esempi: protesi arti o ortopediche, apparecchi acustici per sordi (inclusa la spesa per le batterie di ricambio), protesi oculari, stomie e ausili per incontinenti, apparecchi elettromedicali necessari al supporto vitale o riabilitativo (come apparecchi per la fisioterapia domiciliare, stimolatori muscolari, respiratori, ecc.). Se questi dispositivi non sono già detratti come “spese mediche” generiche in E1, possono rientrare in E3 come spese legate alla disabilità.
Strumenti informatici e tecnologici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione. In questa categoria ricadono, ad esempio, l’acquisto di telefoni o cellulari adattati per non udenti (dotati di sistemi visivi o vibracall), l’acquisto di fax, modem, computer, tastiere espanse, touch-screen, telefoni viva-voce e altri ausili tecnologici che consentono alla persona disabile di comunicare e interagire (spese riconosciute detraibili da varie risoluzioni dell’Agenzia). Anche i costi di abbonamento a servizi di telesoccorso per disabili soli rientrano tra le spese detraibili al 19%.
Adattamento di strumenti e veicoli: ad esempio l’installazione di un dispositvo speciale su un’automobile per permettere la guida o il trasporto di un disabile rientra tra le spese sanitarie detraibili al 19% senza franchigia (tema approfondito nel paragrafo successivo). Un altro esempio è l’applicazione di comandi manuali al posto dei pedali per un conducente disabile, oppure l’installazione di una pedana sollevatrice su un veicolo destinato al trasporto di un disabile in carrozzina. Questi costi di adattamento, come vedremo, godono di detrazione anche oltre i limiti normalmente previsti per l’acquisto del veicolo.
Spese per servizi personali di assistenza diretta: se un disabile ha bisogno di assistenza da parte di personale qualificato (es. addetti all’assistenza di base OSS, operatori tecnico-assistenziali, educatori professionali, animatori per terapie occupazionali), le relative spese sono detraibili al 19% in questa sezione. Ad esempio, il costo di un educatore che segue un bambino autistico, o di un assistente domiciliare formato che aiuta un disabile grave nelle attività quotidiane, può rientrare tra le spese detraibili. (Attenzione: qui parliamo di prestazioni sanitarie rese da personale qualificato; non rientra invece in questa categoria la semplice assistenza generica alla persona – quest’ultima può semmai beneficiare di un’altra detrazione specifica, fuori dall’ambito sanitario, per gli addetti all’assistenza personale degli anziani non autosufficienti).
Terapie non convenzionali prescritte: in alcuni casi particolari, terapie come l’ippoterapia (terapia con uso di cavalli) o la musicoterapia possono essere detraibili se rivolte al miglioramento di condizioni di disabilità, prescritte da un medico e svolte sotto controllo di personale sanitario qualificato. Ad esempio, la spesa per sedute di ippoterapia per un bambino con disabilità cognitiva è detraibile se c’è prescrizione del neuropsichiatra infantile e se l’attività è svolta da un centro specializzato con terapisti qualificati.
Altre spese specifiche: la normativa e la prassi elencano anche altre voci, come ad esempio le spese per il trasporto scolastico dei disabili (se svolto da cooperative o enti dedicati), oppure l’acquisto di determinati sussidi particolari. In generale, qualunque spesa che possa essere ricondotta ad un intervento sanitario o para-sanitario mirato a compensare una disabilità può essere valutata per la detrazione.
Le spese sanitarie in rigo E3 non subiscono la franchigia di 129,11 €: la detrazione del 19% si applica all’intera cifra sostenuta. Inoltre, come già detto, non sono soggette al taglio per redditi elevati e spettano integralmente a tutti i livelli di reddito.
Se la persona con disabilità è a carico fiscalmente di un familiare, quest’ultimo può inserire le spese in E3 ed usufruire direttamente della detrazione.
Se invece il disabile presenta la propria dichiarazione, sarà lui a indicare in E3 le spese (o a suddividerle col familiare in base a chi le ha pagate, se ad esempio una fattura è intestata al disabile ma pagata dal figlio, si può annotare la percentuale).
Documenti da conservare (Rigo E3) – Oltre alle fatture, ricevute e scontrini relativi alle spese, è indispensabile conservare la certificazione che attesta lo stato di disabilità dell’intestatario delle spese.
In genere ciò coincide con il verbale della Commissione medica (invalidità civile, handicap 104/92, certificato di handicap/autismo, ecc.) da cui risulti la grave invalidità o quantomeno la menomazione permanente. In alternativa, per i grandi invalidi di guerra è sufficiente il decreto di concessione della pensione privilegiata.
Questo documento va esibito in caso di controllo per provare il diritto alle agevolazioni specifiche disabili. Inoltre, per spese particolari è necessaria ulteriore documentazione: ad esempio, se si acquista all’estero un ausilio come una bicicletta elettrica adattata per un disabile, serve un certificato del medico specialista ASL che attesti il collegamento funzionale tra quel mezzo e la menomazione del disabile (qualora tale necessità non risulti già nel verbale di invalidità).
Analogamente, per la musicoterapia o ippoterapia serve la prescrizione medica che la raccomandi. In generale, per ogni spesa “non standard” è prudente avere una prescrizione o relazione medica che ne evidenzi la necessità in relazione alla disabilità.
Come per tutte le spese, poi, va conservata la prova del pagamento tracciabile (ricevuta carta, bonifico, o annotazione su fattura) se richiesta dalla normativa. Infine, se la spesa è sostenuta dal familiare del disabile, è utile documentare il rapporto (stato di famiglia, autocertificazione di legame di parentela) e il fatto che il disabile risulti a suo carico fiscale nell’anno.
Esempio: una persona con grave disabilità motoria acquista nel 2024 un particolare computer con software di comunicazione adatto alle sue esigenze, spendendo €2.000. Questa spesa rientra tra gli ausili tecnici per facilitare l’integrazione del disabile: potrà quindi essere indicata in rigo E3 e darà diritto a una detrazione di €380 (ovvero il 19% di 2.000 €) senza applicare alcuna franchigia. Se il disabile non ha redditi ed è a carico del coniuge, sarà il coniuge a indicare la spesa nel proprio 730. Inoltre, essendo una spesa legata alla disabilità, non subirà alcuna riduzione anche se il coniuge dichiara un reddito elevato (oltre 120 mila €).
Acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)
Tra le agevolazioni più rilevanti vi è quella per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità. Questa agevolazione è prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR e consiste in una detrazione del 19% del costo del veicolo, con alcuni limiti specifici. Possono beneficiarne sia i disabili stessi sia i familiari di cui il disabile risulta fiscalmente a carico.
Requisiti soggettivi – La detrazione spetta ai disabili che rientrano in una delle seguenti categorie (come definito dalla normativa sulle agevolazioni auto per disabili):
Non vedenti e sordi: i contribuenti riconosciuti ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10) oppure sordomuti (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva) possono fruire dell’agevolazione auto. Per non vedenti e sordi non è richiesto alcun adattamento speciale del veicolo ai fini fiscali.
Disabili con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento: rientrano qui, ad esempio, persone con disabilità intellettiva grave o sindrome di Down che abbiano il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Anche per questi soggetti non è obbligatorio adattare il veicolo, ma occorre la certificazione attestante la condizione e il diritto all’accompagno (verbale commissione medica e provvedimento di indennità).
Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni: in pratica persone con handicap motorio grave. In questo caso è richiesta la certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104) o altra attestazione da cui risulti la grave limitazione motoria (es. invalidità 100% con impossibilità a deambulare senza aiuto). Per questi soggetti è necessario, ai fini fiscali, che il veicolo sia adattato in funzione delle loro limitazioni.
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (non rientranti nella categoria precedente): ad esempio persone con disabilità motorie meno gravi, amputati di un arto, invalidi con capacità motorie limitate ma non così gravi da avere l’art. 3 comma 3. Anche in questo caso l’agevolazione spetta, ma è obbligatorio procedere all’adattamento tecnico del veicolo alle loro esigenze (ad esempio installando comandi manuali, acceleratore a sinistra, cambio automatico, ecc., a seconda della patologia). È richiesto il certificato di invalidità da cui risulti la natura motoria della disabilità e la necessità di adattamenti per la guida/trasporto.
Riassumendo: non vedenti, sordi e disabili psichici con accompagno non hanno obbligo di adattare l’auto; i disabili motori, se la capacità di deambulazione è gravemente compromessa, rientrano comunque (anche senza adattamenti obbligatori specifici per la legge fiscale, purché il certificato evidenzi la grave limitazione), mentre se la limitazione motoria non è gravissima è necessario l’adattamento.
In caso di dubbi, normalmente sul verbale di handicap rilasciato dalla Commissione ai sensi della L.104 viene barrata la casella relativa all’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada se il disabile rientra tra coloro per cui è prevista la modifica dei comandi di guida: quella indicazione è un riferimento che il soggetto ha diritto ad ottenere adattamenti (e infatti potrà conseguire la patente speciale).
Limiti e condizioni – La detrazione del 19% si può calcolare su una spesa massima di € 18.075,99. Quest’importo rappresenta il tetto massimo di costo su cui applicare l’agevolazione, per un solo veicolo nel corso di un quadriennio.
In altri termini, una sola auto ogni 4 anni per persona disabile può beneficiare della detrazione, e solo fino a quella cifra massima di spesa. Se il veicolo costa di più, la parte eccedente non dà diritto a benefici.
Ad esempio, se l’auto acquistata costa 25.000 €, ai fini fiscali se ne considereranno solo 18.075,99 € e la detrazione massima sarà quindi di 18.075,99 € * 19% = €3.434 circa.
Il periodo di quattro anni decorre dalla data di acquisto (risultante dal contratto o dalla fattura). È possibile riottenere l’agevolazione prima dei 4 anni solo nel caso in cui il primo veicolo acquistato venga eliminato dal possesso del disabile, ad esempio perché venduto, rottamato o rubato senza ritrovamento.
In caso di furto, per la precisione, la normativa consente di acquistare un nuovo veicolo agevolato senza attendere i 4 anni, ma dall’importo detraibile va sottratto l’eventuale rimborso assicurativo percepito per il furto (se l’assicurazione ha risarcito il valore del mezzo).
In caso di vendita volontaria o permuta dell’auto entro 4 anni, la legge fiscale non prevede sanzioni né recupero del beneficio già fruito, ma semplicemente non permette di applicare una nuova detrazione per un altro veicolo prima che siano trascorsi 4 anni dall’acquisto originario, salvo il caso di veicolo ceduto a causa di forza maggiore (es. distrutto in un incidente): in quest’ultimo caso è ammesso chiedere una deroga presentando adeguata documentazione.
Oltre al costo di acquisto dell’auto, sono comprese nell’importo detraibile anche le spese di riparazione straordinaria del veicolo sostenute entro i quattro anni dall’acquisto, sempre nel limite massimo complessivo di €18.075,99.
Sono esclusi invece i costi di esercizio ordinari, come il carburante, il bollo, l’assicurazione, i cambi olio, le gomme, ecc., che non sono detraibili. Dunque, se ad esempio entro i primi anni si sostengono spese ingenti per manutenzioni straordinarie (cambio motore, adattamenti aggiuntivi, riparazioni per incidenti non coperti da assicurazione), questi costi possono sommarsi al prezzo d’acquisto ai fini del tetto di 18.075,99 €.
Un elemento molto importante: le spese per eventuali adattamenti necessari al veicolo non rientrano nel limite dei 18.075,99 €. La normativa consente di detrarre a parte, sempre al 19% e per l’intero importo, i costi di modifica del veicolo resi necessari dalla disabilità.
Ad esempio, se per rendere l’auto utilizzabile dal disabile si installa una pedana sollevatrice, il relativo costo (poniamo 2.000 €) è detraibile al 19% integralmente, in aggiunta alla detrazione calcolata sul prezzo dell’auto (fino al massimale). Questo perché la soglia di €18.075,99 si riferisce al solo acquisto del veicolo, mentre gli adattamenti costituiscono spese sanitarie separate.
Naturalmente, per godere di questa ulteriore detrazione, l’adattamento deve risultare necessario in funzione della disabilità e dev’essere eseguito sul veicolo stesso o inserito in fase di acquisto.
La necessità dell’adattamento di solito emerge dal verbale di invalidità (ad esempio patente speciale con prescrizioni, o indicazione di carrozzina) oppure da una certificazione medico-legale specifica.
Ricordiamo inoltre che il veicolo, per essere agevolabile, deve essere destinato in via esclusiva o prevalente al trasporto della persona disabile. Non ci sono particolari controlli su questo aspetto, ma è richiesto che, ad esempio, l’auto non venga usata principalmente per attività lavorative o per uso di persone diverse dal disabile. In pratica, l’auto può essere guidata anche dai familiari per le necessità del disabile, ma deve servire soprattutto il suo spostamento.
È ammesso ovviamente il suo utilizzo in contesti quotidiani (spesa, gite) purché il disabile ne tragga beneficio come passeggero o conducente.
Modalità di fruizione della detrazione – Il 19% su 18.075,99 € dà una detrazione massima di €3.434. Il contribuente può scegliere se utilizzarla tutta nell’anno di imposta dell’acquisto (indicando l’intera spesa in dichiarazione) oppure se rateizzarla in 4 quote annuali costanti.
Questa facoltà di ripartizione può essere utile se il beneficiario ha un’IRPEF insufficiente per assorbire tutta la detrazione in un solo anno. Ad esempio, se un contribuente ha comprato un’auto agevolata e gli spetterebbero 3.434 € di detrazione ma la sua IRPEF lorda è solo 2.000 €, potrebbe optare per usare ~858 € all’anno per quattro anni, in modo da non perdere il beneficio.
La scelta va indicata nella dichiarazione dei redditi barrando l’apposita casella per la rateizzazione. Una volta scelta la rateizzazione, vincola anche le dichiarazioni successive.
Documenti da conservare (Veicoli per disabili) – In caso di acquisto di un veicolo con detrazione disabili, è fondamentale conservare:
la fattura di acquisto (o il contratto) del veicolo, intestata al disabile o al familiare che ha sostenuto la spesa, preferibilmente con l’indicazione che trattasi di veicolo per soggetto disabile ai sensi della L. 97/1986;
la certificazione attestante la disabilità e i requisiti specifici per l’agevolazione: ad esempio copia del verbale L.104/92 dove sia indicato l’art. 3 comma 3 (handicap grave) o comunque la natura della disabilità (cecità, sordità, impedita deambulazione, ecc.), e copia dell’eventuale patente speciale del disabile (se egli stesso è conducente);
in caso di disabilità motoria con obbligo di adattamento del veicolo, la documentazione tecnica dell’adattamento effettuato: copia della carta di circolazione (libretto) dove sia riportato l’adattamento installato e omologato, oppure fattura della officina specializzata che ha eseguito l’allestimento con descrizione dell’intervento. Anche l’eventuale collaudo della Motorizzazione (se richiesto) va conservato;
se il disabile non è intestatario del veicolo (intestato ad es. al genitore), serve dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico di chi ha acquistato (es. stato di famiglia e documentazione dei redditi del disabile sotto 2.840,51 € o 4.000 € se under 24);
un’autodichiarazione di esclusivo utilizzo del veicolo per beneficio del disabile (non obbligatoria per legge, ma talvolta richiesta in sede di controllo) potrebbe essere utile per confermare che l’auto è utilizzata prevalentemente per il disabile;
in caso di riacquisto entro 4 anni per furto o rottamazione: denuncia di furto o certificato di demolizione del veicolo precedente e documentazione del rimborso assicurativo eventualmente percepito (che, come detto, andrà sottratto dalla spesa detraibile del nuovo veicolo).
Esempio: un disabile con ridotte capacità motorie permanenti acquista a marzo 2024 un’automobile nuova del costo di €20.000 + IVA, facendola adattare con speciali comandi al volante (costo adattamento €1.500). Ai fini della detrazione, il costo considerato sarà il massimo consentito di €18.075,99 per l’auto, più €1.500 di adattamento fuori limite.
La detrazione sarà quindi calcolata su €18.075,99 + €1.500 = €19.575,99, al 19%, ovvero circa €3.719 totali. Se il contribuente ha capienza, potrà detrarli in un sol colpo nel 2025; altrimenti può rateizzare ~930 € all’anno per quattro anni.
Supponiamo inoltre che l’auto precedente, acquistata due anni prima col medesimo beneficio, sia stata rottamata perché incidentata: in tal caso l’acquisto è comunque agevolato (entro il quadriennio) presentando il certificato di rottamazione. Infine, l’intera spesa è stata pagata con bonifico bancario: sulla fattura l’autoconcessionaria ha annotato gli estremi del bonifico ricevuto, soddisfacendo così l’obbligo di tracciabilità del pagamento.
Acquisto di cane guida per non vedenti (Rigo E5)
Per le persone non vedenti è prevista una specifica agevolazione fiscale sull’acquisto del cane guida. L’art. 15 del TUIR include, alla lettera c), anche questa spesa tra quelle che danno diritto alla detrazione del 19%. Hanno diritto all’agevolazione i soggetti riconosciuti legalmente ciechi assoluti o parziali (cioè con residuo visivo non superiore a 1/10 con correzione), nonché quelli con vista limitata come definito dagli artt. 2, 3 e 4 della L.138/2001.
Se il non vedente è fiscalmente a carico di un familiare, la detrazione spetta a quest’ultimo per le spese da lui sostenute.
La detrazione del 19% si applica sull’intero costo sostenuto per l’acquisto del cane guida, senza franchigia e senza alcun limite di importo (in genere l’addestramento di un cane guida può costare diverse migliaia di euro, importo tutto detraibile).
Tuttavia, l’agevolazione può essere fruita una sola volta ogni 4 anni. Questo significa che un non vedente può detrarre il costo di un nuovo cane guida solo trascorsi almeno quattro anni dal precedente acquisto agevolato.
Fa eccezione il caso in cui il cane precedente venga a mancare (per morte o perdita irreversibile) prima del quadriennio: in tal caso la persona può ottenere subito una nuova detrazione per un altro cane, dichiarando la situazione (ad esempio con certificazione veterinaria di decesso). Dunque, la regola pratica è “uno ogni quattro anni, salvo necessità di sostituzione anticipata per cause di forza maggiore”.
Un’ulteriore particolarità: la normativa riconosce anche una detrazione forfettaria annua di €1.000 per le spese di mantenimento del cane guida. Si tratta di un importo forfettario su cui spetta il 19% di detrazione, quindi pari a €190 di sconto fiscale ogni anno, indipendentemente dalla spesa effettiva sostenuta per cibo, cure veterinarie, ecc.
Questa detrazione forfettaria va indicata in un apposito rigo (nel modello Redditi PF è il rigo RP8 con codice 5, nel 730 corrispondente rigo delle “Altre spese” E81) ed è riservata ai non vedenti che abbiano un cane guida. In pratica, dal periodo d’imposta in cui si è acquistato il cane e per tutti gli anni successivi in cui il cane è in servizio, il non vedente può beneficiare ogni anno di €190 di detrazione fissa per il suo mantenimento (questa non richiede alcuna documentazione di spesa).
La spesa di acquisto del cane, invece, può essere portata in detrazione tutta in un solo anno oppure suddivisa in 4 rate annuali, a scelta del contribuente. La rateizzazione può essere utile qualora l’imposta dell’anno di acquisto non sia sufficiente ad assorbire il 19% dell’intero costo. Ad esempio, se l’addestramento del cane è costato 5.000 €, la detrazione spettante è 950 €: se il non vedente quell’anno ha un’imposta lorda di soli 500 €, potrà optare per detrarre ~237,5 € l’anno per 4 anni, invece di perdere la parte eccedente. La scelta va espressa in dichiarazione e, una volta optato per le rate, non è reversibile per quella spesa.
Documenti da conservare (Cane guida) – Occorre conservare la fattura o ricevuta fiscale relativa all’acquisto del cane guida (di solito rilasciata dalla scuola di addestramento o dall’addestratore privato).
Inoltre, è necessario il certificato attestante la condizione di non vedente (cieco assoluto o parziale) rilasciato da una Commissione medica pubblica, che provi il diritto all’agevolazione.
Se la detrazione è fruita da un familiare (es. il figlio che ha pagato il cane per il padre non vedente a carico), bisogna documentare che il non vedente era a carico fiscale di tale familiare nell’anno in questione. È poi fondamentale rispettare il limite di un cane ogni 4 anni: a tal fine, se il contribuente ha già usufruito della detrazione in passato, conviene predisporre un’autodichiarazione nella quale indicare la data di acquisto del precedente cane e dichiarare che sono trascorsi almeno 4 anni, oppure che il precedente cane guida è deceduto o non più in servizio (allegando magari certificato veterinario o documentazione della Scuola Cani Guida che attesti la necessità di un nuovo animale). Questo eviterà contestazioni in sede di controllo.
Infine, va dimostrato il pagamento con metodo tracciabile (bonifico, assegno, carta): se l’ente addestratore non ha annotato la modalità sulla fattura, si conservi la ricevuta del bonifico o l’estratto conto bancario.
Esempio: il signor Luigi, cieco parziale, acquista nel 2024 un cane guida dalla Scuola cani guida regionale, pagando €5.000. Indicherà tale spesa nel rigo E5 e otterrà una detrazione di €950 (ossia il 19% di 5.000 €) sull’IRPEF 2024. Inoltre, dal 2024 in poi potrà indicare ogni anno €1.000 come spese di mantenimento cane guida, ottenendo €190 di detrazione annuale extra. Luigi paga con bonifico bancario: sulla fattura la scuola annota “pagato con bonifico n. XYZ”, così la tracciabilità è assicurata. Nel 2028, a distanza di 4 anni, Luigi potrà eventualmente comprare un nuovo cane usufruendo di nuovo della detrazione. Se invece, sfortunatamente, il cane attuale dovesse venire a mancare prima, Luigi potrebbe già l’anno successivo acquistare un altro cane e detrarre la relativa spesa, allegando però la documentazione del veterinario che certifichi la morte prematura dell’animale per giustificare il nuovo acquisto entro il quadriennio.
Rateizzazione delle spese sanitarie rilevanti (Rigo E6)
La normativa fiscale offre un’opportunità a chi, in un singolo anno, ha affrontato spese sanitarie molto elevate: è possibile optare per la rateizzazione della detrazione in quattro anni. In particolare, se in dichiarazione l’ammontare complessivo delle spese sanitarie detraibili (somma di quelle in E1, E2 ed E3) supera €15.493,71 (al lordo della franchigia di 129,11 €), il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione in 4 quote annuali costanti anziché utilizzarla interamente in un unico anno. Questa facoltà, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c) TUIR, ha lo scopo di evitare che un contribuente perda parte del beneficio per incapienza d’imposta nell’anno in cui sostiene una spesa sanitaria eccezionalmente alta.
Per esercitare l’opzione, è sufficiente barrare l’apposita casella nel quadro E del 730 (rigo E6). Una volta scelta la rateazione, la detrazione verrà suddivisa in quattro parti uguali: la prima quota si calcola e si utilizza subito nella dichiarazione 2025, le altre tre quote andranno riportate (automaticamente nei modelli precompilati, o manualmente in quelli ordinari) nelle dichiarazioni dei tre anni successivi.
La scelta è irrevocabile: non è possibile tornare indietro negli anni seguenti e chiedere il rimborso in unica soluzione. Se però in un anno una rata non dovesse essere utilizzata per incapienza, resterà comunque un credito riportabile (come avviene per qualunque detrazione).
La possibilità di rateizzare riguarda solo le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 (quindi quelle al 19% in rigo E1, E2, E3) e non le eventuali spese deducibili dal reddito (come l’assistenza specifica dei disabili in E25) né altre detrazioni di diverso tipo.
Inoltre non si applica alle spese veterinarie, che hanno un proprio meccanismo e non raggiungono comunque soglie così alte. Neppure le spese per l’acquisto di veicoli o cani guida prevedono la rateizzazione tramite rigo E6 – tuttavia, come visto, esse stesse offrono già un’opzione di ripartizione in 4 anni a parte (nel loro rigo specifico).
Dunque il rigo E6 riguarda principalmente situazioni di ingenti spese mediche (es. costose operazioni chirurgiche, terapie riabilitative prolungate, cure all’estero molto onerose, ecc.) sostenute in un solo anno.
Esempio: la signora Anna nel 2024 ha sostenuto spese mediche per €20.000 (ad esempio intervento e cure specialistiche non coperte dal SSN). Considerando la franchigia, la parte detraibile sarebbe 19% di €19.870,89 = €3.774 circa. Se Anna prevede di non avere IRPEF sufficiente a recuperare tutti questi 3.774 € nel 730/2025, può barrare la casella di rateizzazione. Così facendo, la detrazione sarà suddivisa in quattro importi di circa 943,5 € ciascuno da sfruttare nelle dichiarazioni 2025, 2026, 2027 e 2028. Se in uno di questi anni il suo reddito imponibile fosse troppo basso e una rata non venisse assorbita interamente, il credito residuo verrebbe comunque rimborsato o riportato (come avviene per le eccedenze da dichiarazione).
Detrazione per spese veterinarie (Rigo E8/E10, codice 29)
Le spese per la cura degli animali domestici di compagnia o per pratica sportiva (ad esempio cani e gatti da affezione, o cavalli per equitazione non a scopo di lucro) danno diritto a una detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.
Questa detrazione fiscale è pensata per alleviare il costo di cure veterinarie e medicinali veterinari acquistati dai privati. Le regole sono analoghe a quelle per le spese mediche “umane”, ma con limiti più ristretti: è prevista sempre la franchigia di 129,11 € e un tetto massimo di spesa detraibile pari a €550,00 all’anno.
In pratica, si può detrarre il 19% della spesa veterinaria annua eccedente €129,11, fino a un massimo di €420,89 di spesa eccedente (dato da 550 - 129,11). La detrazione massima ottenibile è quindi circa €80 (il 19% di 420,89 €, arrotondato a 80 €). Chi spende oltre 550 € in un anno per i propri animali non avrà ulteriore beneficio oltre quel limite.
Il limite di €550 è riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal contribuente in quell’anno, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Quindi, ad esempio, se un contribuente ha due cani e un gatto, la soglia di 550 € si applica alla somma di tutte le spese sostenute per tutti e tre gli animali. Non è 550 per ciascun animale, ma in totale.
Se in famiglia più persone presentano dichiarazione, ciascuna può detrarre le spese che ha sostenuto (ad esempio marito e moglie che dividono le spese del proprio cane potranno ciascuno detrarre la parte pagata, sempre nei limiti di 550 € a testa).
La detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale: ciò consente, ad esempio, di detrarre a un familiare le spese per l’animale intestato a un altro familiare, purché chi dichiara abbia la ricevuta fiscale a suo nome o dimostri di aver pagato lui.
Spese ammesse: sono detraibili le spese per prestazioni professionali del medico veterinario (visite, interventi chirurgici, procedure diagnostiche sugli animali), le spese per analisi di laboratorio veterinarie e per interventi presso cliniche veterinarie, nonché gli importi pagati per l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario.
Dal 2017 non è più necessario conservare la ricetta veterinaria per i medicinali, purché dallo scontrino “parlante” della farmacia risultino il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa, la natura (“farmaco veterinario”), qualità e quantità dei medicinali acquistati. In particolare, sullo scontrino di farmacia la qualità del farmaco veterinario è attestata da un codice univoco di autorizzazione (AIC) o dalla sigla “FV” (farmaco veterinario) sullo scontrino stesso.
È detraibile anche l’acquisto di farmaci veterinari online, se effettuato da farmacie o esercizi autorizzati alla vendita a distanza (in Italia è però vietata la vendita online di farmaci che richiedono ricetta).
Spese escluse: non si possono detrarre i costi sostenuti per animali destinati ad attività produttive o commerciali. Sono escluse le spese per la cura di animali da allevamento, da riproduzione o da reddito, così come degli animali utilizzati in attività illecite. In pratica la detrazione è limitata agli animali domestici da compagnia o per sport dilettantistico (cani, gatti, cavalli da maneggio non a scopo di lucro, ecc.). Inoltre, non sono detraibili mangimi, alimenti e prodotti non medici per gli animali: ad esempio le spese per mangimi speciali prescritti dal veterinario non sono considerate farmaci e quindi non danno diritto ad alcun beneficio.
Va segnalato che, come per le spese umane ordinarie, anche per le spese veterinarie dal 2020 si applica l’eventuale riduzione in base al reddito: fino a 120.000 € di reddito complessivo spetta tutta la detrazione (nei limiti visti), oltre tale soglia la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 €.
Non sono previste eccezioni per gli animali, per cui ad esempio un contribuente con 200.000 € di reddito annuo avrà solo una parte della detrazione 19% sugli 80 € max, mentre oltre 240.000 € non avrà alcun beneficio.
Obbligo di tracciabilità: analogamente alle spese mediche umane, dal 2020 le spese veterinarie devono essere pagate con metodo tracciabile (carta, bancomat, bonifico) per poter essere detratte.
Fanno eccezione gli acquisti di farmaci veterinari e le prestazioni rese da strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, per i quali è consentito ancora il pagamento in contanti.
Ad esempio, il conto del veterinario privato dovrà risultare pagato con carta o assegno, mentre lo scontrino dei medicinali per il cane acquistati in farmacia o la prestazione presso l’ospedale veterinario pubblico possono essere detratte anche se pagate in contanti (sono casi equiparati ai farmaci e strutture SSN umane).
Documenti da conservare (Spese veterinarie) – Servirà conservare le fatture e ricevute emesse dal veterinario per visite, interventi e prestazioni cliniche (riportanti il codice fiscale di chi paga).
Per i farmaci veterinari, occorre lo scontrino parlante della farmacia o parafarmacia con indicato il codice fiscale, la natura di farmaco (es. codice FV) e il codice del prodotto.
La ricetta medica veterinaria non è più obbligatoria da conservare dal 2007. Inoltre è bene conservare un’autocertificazione di possesso dell’animale da compagnia, soprattutto se la fattura del veterinario non riporta dettagli sull’animale trattato. In tale dichiarazione il contribuente attesterà che l’animale (specificando specie e nome) è detenuto legalmente a scopo di compagnia o sportivo e non per allevamento o attività commerciali.
Questo documento potrà essere esibito in caso di controlli per chiarire la natura dell’animale curato. Come sempre, se il pagamento doveva essere tracciabile (es. fattura del veterinario privato), occorre conservare la prova del pagamento (ricevuta POS, copia assegno, estratto conto, o la notazione sulla fattura stessa).
Esempio: Carla ha un gatto e nel 2024 spende €300 in totale: 150 € per visite veterinarie e 150 € in farmaci e antiparassitari prescritti. La franchigia è 129,11 €, quindi la parte detraibile è 170,89 €. Carla avrà diritto a circa €32,47 di detrazione (ovvero il 19% di 170,89 €).
Se Carla avesse speso €800, la parte eccedente sarebbe 670,89 €, ma essendo il limite massimo di spesa 550 €, la detrazione si calcolerebbe solo su 420,89 € (550-129,11). Dunque, nonostante i 800 € spesi, Carla otterrebbe al massimo €80 di detrazione. Questo evidenzia come il beneficio per spese veterinarie sia purtroppo piuttosto contenuto. Ad ogni modo, Carla dovrà indicare in dichiarazione (rigo E8 o E10, cod. 29) l’importo totale di 800 € e sarà poi il software dell’Agenzia a applicare automaticamente franchigia e tetto, mostrando nelle note il calcolo.
Conclusione: le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie rappresentano un importante supporto economico per i contribuenti, specialmente in presenza di spese mediche onerose o situazioni di fragilità (disabilità, malattie croniche).
Conoscere nei dettagli tutte le voci detraibili, i limiti e le condizioni consente di sfruttare appieno i benefici previsti dalla normativa vigente. È fondamentale conservare con cura tutta la documentazione comprovante le spese e i pagamenti effettuati, poiché l’Agenzia delle Entrate può richiederla entro i termini di accertamento (di norma fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione).
In caso di dubbi interpretativi, ci si può riferire alla Guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – Spese sanitarie” e alle circolari citate, oppure chiedere assistenza a un CAF o professionista abilitato.
Sfruttare correttamente queste detrazioni significa ottenere rimborsi d’imposta spesso significativi: un aiuto concreto nelle spese per la salute propria, dei familiari e persino dei nostri amici animali.