Che tipo di invalidità serve per la 104?
Vediamo in questo articolo qual è il tipo di invalidità che serve per avere il riconoscimento della legge 104. E su quali basi viene poi assegnato il comma 1 o il comma 3 dell'articolo 3.
Ti spiego in questo articolo che tipo di invalidità è necessaria per avere diritto alla legge 104. Un argomento fondamentale, anche per il riconoscimento di determinati diritti e tutele, ma che spesso non viene approfondito a sufficienza.
Come saprai, la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la principale normativa italiana a tutela dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità. Per ottenere i benefici previsti da questa legge è necessario che una commissione medico-legale riconosca la persona come “persona con disabilità” ai sensi dell’art. 3 della Legge 104.
Questo riconoscimento può avvenire su due livelli: comma 1 (condizione di disabilità) oppure comma 3 (condizione di disabilità con connotazione di gravità).
Spieghiamo cosa significano queste due valutazioni e quale tipo di invalidità/disabilità è richiesta in ciascun caso, illustrando i relativi benefici. Infine, presentiamo un esempio pratico e una tabella riassuntiva dei principali diritti associati a entrambe le situazioni.
Ecco cosa troverai in questo testo:
Che cosa dice il comma 1
– definizione di persona con disabilità e criteri di accertamentoDiritti collegati al comma 1
– interventi socio-sanitari, inclusione scolastica, ausili, collocamento mirato, agevolazioni fiscaliEsempi di disabilità riconosciute ai sensi del comma 1
– casi moderati ma con ostacoli duraturi nella vita quotidianaChe cosa dice il comma 3
– quando la disabilità è valutata “grave” e quali condizioni la caratterizzanoDiritti aggiuntivi per il comma 3
– permessi retribuiti, congedo straordinario, scelta della sede di lavoro, priorità nei serviziAgevolazioni fiscali specifiche per disabilità grave
– veicoli, esenzione bollo, spese di assistenza, barriere architettonicheEsempi pratici a confronto
– il caso di Anna (comma 1) e quello di Marco (comma 3)Tabella comparativa comma 1 vs comma 3
– riepilogo visivo dei principali beneficiDifferenza sostanziale fra i due riconoscimenti
– perché la gravità amplia e rende prioritari i sostegni
Riconoscimento ai sensi dell’art. 3 comma 1 (persona con disabilità)
Il comma 1 dell’art. 3 della Legge 104 definisce chi è considerato persona con disabilità (in passato si usava il termine “handicappato”). In base al testo attualmente in vigore, è persona con disabilità chi presenta una minorazione o compromissione fisica, mentale o sensoriale di natura duratura che, interagendo con barriere di diversa natura, ostacola la sua piena ed effettiva partecipazione nella vita quotidiana e sociale.
In parole semplici, la commissione accerta che la menomazione della persona causa difficoltà significative nell’apprendimento, nelle relazioni o nell’inserimento lavorativo, tali da comportare uno svantaggio sociale.
Non è necessario essere totalmente invalidi per ottenere il comma 1: anche disabilità moderate, se comportano limitazioni durature nelle attività quotidiane, possono dar diritto a questo riconoscimento.
Ad esempio, rientra in questa categoria una persona con deficit uditivo medio-grave o con limitazioni motorie parziali: pur essendo abbastanza autonoma, la sua condizione le crea ostacoli nell’ambiente (es. bisogno di apparecchi acustici, difficoltà a salire scale, ecc.), quindi viene riconosciuta come persona con disabilità ai sensi della Legge 104.
Essere riconosciuti ai sensi del comma 1 significa avere diritto a misure di sostegno appropriate alla propria condizione. La legge prevede infatti che “la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni in suo favore in relazione alla necessità di sostegno”.
In pratica i servizi sociali e sanitari dovrebbero attivare interventi adeguati al bisogno: ad esempio progetti riabilitativi, supporto per l’inclusione scolastica (come insegnanti di sostegno o assistenti educativi), e fornitura di ausili tecnici (protesi, carrozzine, strumenti informatici adattati, ecc.) utili a compensare le limitazioni.
La persona con disabilità (comma 1) rientra inoltre tra le categorie protette per il collocamento mirato al lavoro (previa valutazione dell’invalidità civile con percentuale adeguata) e può accedere ad agevolazioni fiscali dedicate: ad esempio, ha diritto all’IVA agevolata e alla detrazione Irpef su acquisti di ausili informatici o protesici certificati come necessari per la sua condizione.
Questi benefici non richiedono necessariamente la “gravità” ma la sola certificazione di disabilità. Ma l’entità del sostegno dipenderà dalla gravità delle difficoltà rilevate.