Come avere il congedo per cure
Vediamo in questo articolo come si può avere il congedo per cure, 30 giorni di permesso retribuito riservato ai dipendenti che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 51%.
La legge consente ai lavoratori dipendenti che hanno un'invalidità pari o superiore al 51% di prendere un periodo di assenza retribuita, il congedo per cure. Dura al massimo 30 giorni all'anno. Il lavoratore può così assentarsi per fare cure o terapie collegate alla propria disabilità, senza usare giorni di malattia o altri permessi.
Qui spieghiamo come funziona il congedo per cure, quali sono i requisiti e cosa deve fare il lavoratore per ottenerlo. Indichiamo anche se ci sono differenze tra lavoratori del settore pubblico e privato. E con le vaie tipologie di contratto.
Ecco cosa trovi in questo articolo.
Normativa nazionale di riferimento
Decreto Legislativo 119/2011 (Articolo 7)
Requisiti attuali: invalidità superiore al 50% (prima era 67%)
Massimo 30 giorni per anno solare
Fino a 30 giorni all’anno
Non accumulabili negli anni successivi
Utilizzabili anche in giorni separati
Ogni permesso vale come giornata intera
Terapie ammesse
Cure specifiche per la propria invalidità
Terapie continue o ripetute (fisioterapia, riabilitazione, cure oncologiche)
Non valide per semplici visite occasionali
Differenze con Legge 104
Non serve il riconoscimento della Legge 104
Compatibile con i permessi Legge 104, ma non contemporaneamente
Compatibilità con Legge 68/1999
Compatibile con l'iscrizione al collocamento mirato (categorie protette)
Non ci sono permessi extra con la Legge 68, ma il congedo per cure si aggiunge senza problemi
Chi può richiedere il congedo per cure
Solo lavoratori dipendenti (pubblici e privati)
Invalidità civile certificata da ASL (almeno 51%)
Necessaria certificazione medica che conferma il bisogno di cure
Esclusi lavoratori autonomi e collaboratori parasubordinati
Utilizzabile solo dal lavoratore invalido stesso (non dai familiari)
Procedura per richiedere il congedo
Domanda scritta al datore di lavoro (pubblico o privato)
Indicare date e riferimento alla legge
Documenti necessari:
Certificazione ASL dell'invalidità
Certificato medico di necessità delle cure
Obbligo del datore di lavoro di approvare (se documentazione è corretta)
Nessuna visita fiscale durante il congedo
Dopo il congedo: documento che attesta le cure svolte (tipo di terapia e date)
Informazioni aggiuntive importanti
Possibilità di svolgere cure anche in strutture private
Giorni di congedo non valgono come lavoro svolto (ad es. periodo di prova nel settore pubblico)
Retribuzione e periodo di comporto
Retribuzione simile alla normale malattia (stipendio pieno o ridotto secondo contratto)
I giorni di congedo per cure non riducono i giorni massimi di malattia permessi (comporto)
Chi paga il congedo per cure
Interamente a carico del datore di lavoro (no rimborso INPS)
Primi 3 giorni di assenza sempre pagati interamente dal datore di lavoro
Congedo per cure nel settore pubblico
Stesse regole di base per tutti gli enti pubblici
Domanda scritta con documentazione allegata
Retribuzione: come malattia ordinaria (con decurtazione iniziale nei primi 10 giorni)
Nessuna visita fiscale
Non riduce il periodo massimo di malattia consentito (comporto)
Congedo per cure nel settore privato
Richiesta scritta al datore di lavoro con documenti necessari
Retribuzione secondo contratto collettivo (CCNL) applicato
Nessun rimborso INPS, costo interamente a carico azienda
Non incide sul periodo massimo di malattia (comporto)
Differenze principali tra contratti collettivi (CCNL)
Comparto Pubblico: stipendio pieno iniziale con riduzioni successive
Industria (Metalmeccanici, Chimici): generalmente stipendio pieno
Terziario (Commercio, Turismo): solitamente stipendio pieno per assenze brevi
Cooperative Sociali: stipendio progressivo (50%-100%)
Altri settori privati: stipendio in base al contratto, ma sempre a carico azienda
Conclusione
Il congedo per cure è un diritto essenziale per lavoratori con invalidità civile (dal 51%)
Agevola l'accesso a terapie mediche senza rischiare il posto di lavoro
Compatibile con altre agevolazioni per invalidi e caregiver (es. Legge 104, smart working)
Normativa nazionale di riferimento
Il congedo per cure è stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo numero 119 del 18 luglio 2011. Il decreto conferma una regola già presente da tempo. Inizialmente, però, questo congedo era permesso solo a chi aveva un’invalidità superiore ai due terzi (circa il 67%). Ora invece basta avere un’invalidità superiore al 50%.
La legge dispone che ogni anno il lavoratore invalido può prendere fino a 30 giorni di permesso per curarsi. Non devono essere presi tutti insieme, ma possono essere distribuiti durante l'anno.
Massimo 30 giorni per anno solare
Ogni lavoratore invalido può prendere fino a 30 giorni di congedo per cure ogni anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
I giorni non usati durante l'anno non si possono accumulare per gli anni successivi.
Si può usare questo permesso anche a giorni separati.
Non si può usare il permesso per poche ore: anche se la terapia dura poco tempo, conta sempre come un giorno intero.
Terapie correlate all'invalidità
I giorni di congedo si possono usare solo per:
Cure mediche specifiche per la propria disabilità
Cicli di terapia continui o ripetuti (ad esempio fisioterapia, riabilitazione, terapie contro i tumori o problemi respiratori)
Le cure devono essere fatte presso strutture sanitarie pubbliche o specializzate. Questo congedo non vale per semplici visite mediche occasionali.
Riconoscimento indipendente dalla Legge 104
Per usare il congedo per cure non serve avere l’handicap grave riconosciuto con la Legge 104.
Il congedo per cure è diverso dai permessi della Legge 104 (come i 3 giorni mensili di permesso). Un lavoratore può usare entrambi i permessi nello stesso anno, basta non usarli negli stessi giorni.
Compatibilità con Legge 68/1999
Chi ha un’invalidità civile superiore al 50% di solito è iscritto anche nelle liste del "collocamento mirato" (categorie protette). Questo diritto è previsto dalla Legge 68/1999 per favorire l'assunzione delle persone con disabilità.
La Legge 68 però non dà altri permessi speciali per le cure. Quindi, chi lavora come categoria protetta può tranquillamente prendere anche i 30 giorni di congedo per cure senza perdere il proprio posto di lavoro o altri diritti previsti.