Invalidità e Diritti | Disabilità e Caregiver

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Come prepararsi per la visita di aggravamento?
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Come prepararsi per la visita di aggravamento?

Ti spiego in questo articolo quando chiedere, come prepararsi (con esempi) e come comportarsi di fronte alla commissione quando si chiede l'aggravamento.

Luciano Trapanese
giu 08, 2025
∙ A pagamento
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Immagina di dover salire su un treno carico di norme, sigle e percentuali, ma con la valigia già pesante dei tuoi problemi di salute: la visita di aggravamento per l’invalidità civile può sembrare proprio quel convoglio complicato da prendere al volo.

Eppure, se conosci orari, fermate e controllori, il viaggio diventa molto più semplice e, soprattutto, sicuro. Questa guida nasce per fare esattamente questo: accompagnarti passo passo dentro una procedura che, dal 2025, è sempre più telematica, ma non per questo meno umana.

Ti spiegherò cos’è davvero l’invalidità civile – al di là dei luoghi comuni – chi decide la tua percentuale, quali diritti scattano a ogni soglia e, soprattutto, come presentarti preparato alla Commissione quando le tue condizioni si sono fatte più pesanti.

Non troverai gergo medico fine a sé stesso, né litanie di articoli di legge buttati lì a mo’ di foglietto illustrativo: li useremo, certo, ma solo per orientarti nel labirinto e mettere le cose nero su bianco quando serve.

Ti racconterò invece, come organizzare i documenti, come farti ascoltare dai medici, quali esami non devono mai mancare in cartella se soffri di cuore, di polmoni, di ossa malandate o di un tumore che non molla la presa, e perché una buona relazione specialistica vale più di cento fotocopie inutili.

In altre parole: trasformiamo un appuntamento che spesso spaventa in un’occasione per far rispettare i tuoi diritti, senza ansie inutili e con gli strumenti giusti nella tasca interna della giacca. Ora, accomodati: il viaggio comincia qui.

Ecco cosa trovi in questo contenuto.

  1. Invalidità civile: definizione e campo di applicazione
    1.1 distinzione da invalidità di guerra, servizio e lavoro
    1.2 differenza fra invalidità civile, handicap (legge 104) e invalidità previdenziale

  2. Iter di riconoscimento
    2.1 certificato telematico del medico di base
    2.2 domanda INPS e allegati sanitari
    2.3 convocazione e composizione della commissione ASL-INPS
    2.4 visita in ambulatorio o a domicilio
    2.5 verbale: versioni, decorrenza, eventuale revisione

  3. Percentuali e relativi benefici
    3.1 fino al 33 %: nessun diritto
    3.2 dal 34 %: ausili e sussidi sanitari
    3.3 dal 46 %: collocamento mirato (legge 68/1999)
    3.4 dal 51 %: congedo per cure – 30 giorni l’anno
    3.5 dal 67 %: esenzione ticket, agevolazioni locali, fasce di reperibilità escluse
    3.6 dal 74 % al 99 %: assegno mensile di assistenza, APe sociale, maggiorazioni contributive
    3.7 100 %: pensione di inabilità e, se non autosufficiente, indennità di accompagnamento

  4. Altri benefici collegati allo status di invalido civile
    4.1 contrassegno disabili e agevolazioni su veicoli
    4.2 detrazioni fiscali e contributi regionali/comunali

  5. Domanda di aggravamento
    5.1 quando richiederla, limiti e rischi
    5.2 documentazione necessaria e iter identico alla prima istanza

  6. Preparazione alla visita (aggravamento o prima istanza)
    6.1 raccolta e organizzazione dei referti aggiornati
    6.2 relazioni specialistiche mirate e descrizione delle difficoltà quotidiane
    6.3 supporto durante la visita e regole di comportamento

  7. Esempi di documentazione per principali patologie
    7.1 respiratorie – cardiache – osteoarticolari
    7.2 immunodepressive – oncologiche – diabete e complicanze

  8. Riferimenti normativi essenziali
    leggi, decreti e circolari INPS che regolano invalidità, benefici e importi aggiornati al 2025

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Cos’è l’invalidità civile?

L’invalidità civile è uno status giuridico riconosciuto alle persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, subiscono una perdita permanente della capacità lavorativa superiore a un terzo. In altre parole, la legge italiana considera invalido civile chi ha menomazioni congenite o acquisite (anche progressive) che riducono significativamente la possibilità di svolgere un lavoro.

Questo vale per i cittadini in età lavorativa; per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni (oggi, di fatto, ultrasessantasettenni, adeguando l’età alla pensione) il parametro non è la capacità lavorativa ma la difficoltà persistente a svolgere le normali attività proprie dell’età.

Sono esclusi da questa definizione gli invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e i ciechi civili e i sordi, che sono tutelati da leggi specifiche.

In sintesi, l’invalidità civile è uno strumento di tutela sociale rivolto ai disabili civili (cioè non derivanti da infortunio sul lavoro o servizio, né da guerra), finalizzato a garantire supporto economico e assistenziale proporzionato alla gravità della loro condizione.

È bene distinguere l’invalidità civile da altri istituti: ad esempio l’handicap della legge 104/1992 (che riguarda l’integrazione sociale e i permessi lavorativi) o l’invalidità previdenziale (assegni o pensioni contributive per chi ha una riduzione della capacità lavorativa di almeno 2/3, regolata da altre norme).

L’invalidità civile, invece, prescinde dai contributi versati ed è legata solo alle condizioni di salute e al reddito, riconoscendo benefici assistenziali e agevolazioni alle persone con disabilità civili.

Come, quando e da chi viene riconosciuta?

Il riconoscimento dell’invalidità civile avviene tramite una domanda all’INPS e una visita medica di accertamento. In passato la richiesta si presentava all’ASL, ma dal 2010 l’iter è stato telematizzato e centralizzato: oggi la domanda va inviata all’INPS (direttamente online o tramite patronato).

Come procedere? Prima di tutto occorre rivolgersi al proprio medico curante (medico di base) per ottenere un certificato medico introduttivo telematico, in cui sono indicate le patologie diagnosticabili ai fini invalidità.

Il medico compila e trasmette online questo certificato, rilasciandone una ricevuta con un codice identificativo (codice univoco o “hash”). Da quel momento si hanno 90 giorni di tempo per presentare la domanda di invalidità civile all’INPS (oltre tale termine, il certificato scade e andrà rifatto). La domanda può essere inoltrata autonomamente sul portale INPS (accesso con SPID/CIE) oppure tramite un patronato; in fase di invio è possibile allegare documentazione sanitaria recente a supporto.

Dopo aver presentato la domanda, quando e da chi si viene chiamati? L’INPS trasmette la richiesta alla Commissione Medico-Legale istituita presso la ASL competente per territorio, che fisserà un appuntamento per la visita.

La Commissione è composta da medici della ASL (incluso un medico legale come presidente, ed eventualmente specialisti pertinenti) integrati da un medico dell’INPS. Dal 2010 infatti un medico INPS partecipa all’accertamento, in modo che il verbale finale sia immediatamente validato e utilizzabile senza ulteriori verifiche.

In Commissione è presente anche – per prassi – un rappresentante delle associazioni di categoria (es. ANMIC) a tutela del disabile. La visita di norma avviene presso l’ambulatorio indicato nella convocazione; se il richiedente è impossibilitato a muoversi per motivi di salute, si può richiedere una visita domiciliare, facendo inoltrare dal medico un certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissat. In tal caso la Commissione, valutata la richiesta, potrà effettuare l’accertamento direttamente a casa dell’interessato.

Durante la visita, la Commissione verifica l’identità della persona (è necessario un documento d’identità valido; la tessera sanitaria non basta). La persona viene quindi sottoposta a visita medico-legale: i medici valutano la documentazione presentata e le condizioni cliniche attuali, formulando una diagnosi delle infermità e stimando il loro impatto funzionale.

Le percentuali di invalidità infatti sono attribuite sulla base di tabelle ministeriali (D.M. Sanità 5/2/1992 e successive modifiche) che collegano a ogni patologia un punteggio in termini di riduzione della capacità lavorativa.

Se sono presenti più menomazioni, la Commissione le valuta singolarmente e poi applica una formula specifica per ottenere la percentuale complessiva di invalidità. Terminata la valutazione, la Commissione redige un verbale elettronico con l’esito. Il verbale viene rilasciato in duplice copia: una versione integrale che contiene le diagnosi e tutti i dati sanitari, e una versione “ridotta” con il solo giudizio finale (priva di dettagli sensibili, da esibire se richiesto ad esempio al datore di lavoro).

Cosa contiene il verbale? Nel verbale di accertamento sono riportati: la valutazione conclusiva (viene indicato se il soggetto è “non invalido”, “invalido parziale” oppure “invalido totale”, con la relativa percentuale riconosciuta); la data di decorrenza legale dell’invalidità (di solito coincidente con la data della domanda); ed eventualmente una data di revisione.

Quest’ultima è fissata dalla Commissione solo se ritiene che le minorazioni possano modificarsi nel tempo: ad esempio in caso di patologie stabilizzate o definitive spesso non viene prevista revisione, mentre per condizioni considerate temporanee o suscettibili di miglioramento può essere indicato un termine (es. “rivedibile in 2 anni”).

In caso di revisione, l’INPS provvederà a convocare automaticamente l’interessato prima della scadenza, senza necessità di una nuova domanda. Recenti disposizioni hanno escluso dall’obbligo di revisione alcune malattie gravi e progressive: ad esempio, dal 2022 per patologie come la SLA non sono più previste visite di revisione periodiche, data la natura irreversibile della malattia (Decreto 14/04/2022).

In ogni caso, il verbale definitivo dell’invalidità civile costituisce l’atto ufficiale con cui si può poi accedere ai benefici previsti dalla legge in base alla percentuale riconosciuta.

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