La maxi guida all'indennità di accompagnamento
Ti spiego nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sull'indennità di accompagnamento: requisiti, visita, importi, eccezioni, compatibilità e agevolazioni fiscali.
Una donna assiste la madre anziana su una sedia a rotelle: scene quotidiane per migliaia di famiglie italiane, in cui l'indennità di accompagnamento offre un sostegno fondamentale.
Un assegno mensile di circa 540 euro può sembrare poca cosa, ma per centinaia di migliaia di famiglie italiane fa la differenza tra cavarsela e ritrovarsi soli ad affrontare la dura realtà della disabilità.
Dietro la formula burocratica “indennità di accompagnamento” c’è infatti la vita quotidiana di persone non autosufficienti – anziani, adulti o bambini poco importa – e dei loro cari che se ne prendono cura.
Questo contributo economico, istituito già negli anni ’80, rappresenta oggi uno dei pilastri del nostro sistema di welfare: lo Stato spende oltre 13 miliardi di euro l’anno per finanziarlo, e oltre 2,2 milioni di assegni vengono erogati annualmente.
Numeri enormi, che testimoniano quanto sia vasta la platea dei beneficiari e cruciale l’impatto di questa misura. Eppure, nonostante la diffusione, sul tema regna ancora molta incertezza e confusione – alimentata da norme complesse, aggiornamenti continui e qualche luogo comune di troppo.
Perché parlare di “accompagnamento” significa parlare di bisogni concreti. Parliamo di persone che non possono camminare o compiere gli atti quotidiani senza aiuto, e di famiglie che spesso rivoluzionano la propria vita per assisterle.
L’indennità di accompagnamento nasce proprio per sostenere queste situazioni al limite: una somma fissa mensile riconosciuta agli invalidi civili al 100% che necessitano di assistenza continua, indipendentemente dall’età o dal reddito di chi la richiede.
È una particolarità tutta italiana: a differenza di altre prestazioni sociali, qui non conta il conto in banca né l’età anagrafica, ma solo la gravità della disabilità certificata.
Che tu sia un bambino con grave disabilità o un anziano non autosufficiente, se una commissione medica accerta che da solo non riesci a muoverti o a badare alle incombenze di ogni giorno, allora hai diritto a questo assegno di accompagnamento. S
i tratta di un diritto soggettivo, ottenuto su domanda dell’interessato dopo un iter sanitario-burocratico preciso, e non di una gentile concessione: un aspetto fondamentale da comprendere, perché troppe volte l’argomento viene avvolto in un alone di incertezza, come se ottenere l’accompagno fosse quasi un privilegio e non invece un diritto esigibile per chi ne ha bisogno.
Non sorprende, quindi, che intorno all’indennità di accompagnamento si concentrino aspettative altissime e, insieme, dubbi altrettanto grandi.
Chi ne ha veramente diritto? C’è chi la confonde con la pensione di invalidità civile, chi pensa spetti solo agli anziani, chi teme di perderla senza preavviso. La realtà è che le regole ci sono ma non sempre sono chiare, e orientarsi è determinante per non rinunciare a un aiuto fondamentale.
Ogni anno poi qualcosa cambia: gli importi vengono adeguati al costo della vita (nel 2025 l’assegno base è salito a 542,02 euro mensili, rispetto ai 531,76 euro dell’anno precedente) e nuove normative si affacciano all’orizzonte.
Proprio dal 2025, ad esempio, debutta in via sperimentale una “prestazione universale” per gli anziani non autosufficienti più gravi, ulteriore tassello nel mosaico dell’assistenza.
Si tratta di novità importanti – un aiuto aggiuntivo di 850 euro mensili riservato a pochi casi particolarmente gravi – ma che non sostituiscono l’indennità di accompagnamento tradizionale.
Quest’ultima rimane la misura centrale su cui possono contare le famiglie, e proprio la sua convivenza con nuovi strumenti rende ancor più necessario fare chiarezza su chi può ottenere cosa.
Del resto, un’informazione imprecisa o incompleta può significare perdere soldi e assistenza: basti pensare che l’accompagnamento viene sospeso se la persona disabile è ricoverata a lungo in una struttura pubblica a carico dello Stato, oppure che non è cumulabile con alcuni assegni simili legati a cause di servizio, guerra o lavoro (in quei casi occorre scegliere il trattamento più favorevole).
Dettagli tutt’altro che secondari, che però non tutti conoscono. Fare chiarezza, dunque, non è solo un esercizio di buona informazione, ma una necessità concreta per garantire che chi ha diritto a questo supporto possa davvero ottenerlo e conservarlo.
Con questa maxi-guida aggiornata al 2025 vogliamo proprio gettare luce su ogni aspetto dell’indennità di accompagnamento, spiegando con linguaggio semplice tutto ciò che c’è da sapere.
Che cos’è davvero l’“accompagno” e perché è stato creato? A chi spetta, con quali requisiti esatti, e chi ne resta escluso? Qual è l’importo previsto oggi e come varia nel tempo? Come si presenta domanda e quali ostacoli si possono incontrare lungo l’iter per ottenerlo? In quali casi l’erogazione può essere sospesa o revocata, e quali tutele ha il cittadino in queste situazioni? Infine, come si coordina questa indennità con le altre prestazioni di sostegno: si può riceverla assieme alla pensione di invalidità, ad accompagnamenti per ciechi o sordi, o alle nuove misure sperimentali?
Sono tutte domande legittime che affronteremo passo dopo passo, senza dare nulla per scontato. Dall’inquadramento normativo ai consigli pratici, vi condurremo in un viaggio dentro uno dei temi sociali più importanti – e spesso meno compresi – del nostro paese.
L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: trasformare la complessità burocratica in informazioni accessibili, offrendo a ogni lettore gli strumenti per capire e far valere i propri diritti in materia di indennità di accompagnamento.
Prepariamoci dunque a esplorare nel dettaglio questa prestazione assistenziale: conoscere a fondo l’“accompagno” significa, in fin dei conti, dare voce e supporto a una parte silenziosa ma enorme dell’Italia che ogni giorno affronta la sfida della non autosufficienza con dignità e coraggio.
Ecco cosa troverai in questo contenuto.
1. Fondamento normativo
– Legge 11 febbraio 1980 n. 18 (e successive integrazioni, in primis D.Lgs 23/11/1988 n. 509) istituisce l’indennità come misura assistenziale per invalidi civili totali; gestione affidata all’INPS.
2. Scopo della prestazione
– Contributo economico fisso che facilita l’assistenza continuativa e la permanenza a domicilio di chi non è autosufficiente; nessun requisito contributivo o reddituale richiesto.
3. Platea e requisiti sanitari
– Invalidità civile al 100 % più impossibilità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani senza aiuto (incluse gravi compromissioni cognitive).
4. Età e casi particolari
– Valido per minori, adulti e over-65; nei bimbi si valuta la capacità di svolgere funzioni proprie dell’età, negli ultrasessantacinquenni la “difficoltà persistente” disciplinata dal D.Lgs 509/1988.
5. Cittadinanza e residenza
– Accesso per cittadini italiani, UE iscritti all’anagrafe, e stranieri con permesso ≥ 12 mesi, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha superato l’obbligo di “carta di soggiorno”.
6. Presentazione della domanda
– Certificato medico SS3 telematico; istanza on-line (o tramite patronato); visita presso Commissione ASL-INPS e verbale digitale che attiva la prestazione dalla prima mensilità successiva alla domanda.
7. Importo 2025
– Assegno fisso di € 542,02 al mese per 12 mensilità, rivalutato ogni gennaio con circolare INPS n. 23/2025.
8. Pagamento, tassazione, tredicesima
– Accredito mensile su IBAN; somma integralmente esente IRPEF; niente tredicesima perché la misura prevede già 12 rate uguali.
9. Compatibilità e cumulabilità
– Compatibile con pensioni di vecchiaia, reversibilità, assegno ordinario e pensione d’inabilità civile; incompatibile solo con indennità analoghe di guerra, lavoro o servizio (si può optare per la più favorevole).
10. Sospensione e revoca
– Sospesa dopo 30 giorni di ricovero gratuito continuativo in struttura pubblica; revocata per perdita dei requisiti sanitari o amministrativi, con obbligo di comunicare ricoveri, trasferimenti e miglioramenti.
11. Ricoveri brevi o diurni
– Day-hospital, RSA brevi o ricoveri inferiori a 30 giorni non incidono; per i lunghi ricoveri l’INPS richiede ogni anno il modello ICRIC.
12. Visite di revisione
– Frequenza stabilita nel verbale; patologie irreversibili esonerate; i pagamenti proseguono finché non arriva l’eventuale nuovo accertamento.
13. Tutele in caso di diniego
– Ricorso amministrativo facoltativo, poi giudiziario con ATP (art. 445-bis c.p.c.): la CTU medico-legale decide, e in caso di esito favorevole l’INPS liquida arretrati e spese.
14. Agevolazioni collegate
– Permessi retribuiti e congedo straordinario (Legge 104/1992), esenzione ticket, detrazioni IVA 4 %, bonus barriere, maggiorazioni dell’Assegno Unico, ecc.
15. Interazione con ISEE e assegno sociale
– L’accompagnamento è reddito esente nell’ISEE (franchigia specifica), quindi non penalizza altre prestazioni; a 67 anni la pensione di invalidità passa all’assegno sociale, ma l’accompagno resta.
16. Novità 2025 e quadro giurisprudenziale
– Circolare INPS 23/2025 fissa nuovi importi; Messaggi 613/2025 e 949/2025 precisano ricoveri e cumulabilità con la nuova “prestazione universale anziani non autosufficienti” (importo aggiuntivo, non sostitutivo). Sentenze Cass. 24980/2022 e 7032/2023 hanno ampliato il concetto di non autosufficienza, mentre la Corte cost. 40/2013 ha aperto la misura agli stranieri di lungo soggiorno.
Che cos’è l’indennità di accompagnamento e su quale norma si fonda?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale, istituita in Italia dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, riconosciuta ai cittadini dichiarati invalidi civili totali e non autosufficienti.
Si tratta di un assegno mensile – a carico dello Stato, quindi finanziato dalla fiscalità generale – dovuto “al solo titolo della minorazione”, cioè unicamente in ragione della gravissima disabilità della persona e senza necessità di contributi previdenziali o requisiti reddituali.
In termini giuridici, è una provvidenza non reversibile, cioè personale e non trasmissibile agli eredi, erogata a domanda dall’INPS (che gestisce la materia dell’invalidità civile) previo accertamento medico-legale.
La norma fondativa è l’art. 1 della legge n.18/1980, poi integrata dalla Legge 21 novembre 1988, n. 508, che ha esteso e coordinato la disciplina per invalidi civili, ciechi civili e sordi.
L’art. 1 legge 18/1980 definisce i presupposti: l’indennità spetta agli invalidi civili totalmente inabili (100%) che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure – in alternativa – nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Ovvero, è un sostegno economico riconosciuto alle persone con disabilità gravissima, che non possono camminare autonomamente o provvedere da sole alle funzioni della vita quotidiana, e per questo hanno bisogno di sorveglianza e aiuto costante.
Questa prestazione, introdotta nel 1980 come misura di tutela sociale, è oggi regolata dall’INPS e tutelata dalla legislazione vigente in materia di invalidità civile.
La sua natura esclusivamente assistenziale (non assicurativa) comporta che venga erogata indipendentemente da qualsiasi attività lavorativa svolta o meno dal disabile e prescinde da ogni contributo versato.
In sintesi, giuridicamente l’indennità di accompagnamento è un sostegno assistenziale universale, fondato sulla legge n.18/1980, riconosciuto agli invalidi civili al 100% con necessità di continua assistenza, senza condizioni di reddito o contributi, al fine di aiutarli nella loro vita quotidiana.