Maxi guida/ Cos’è, a chi spetta e come funziona il congedo per cure
Una guida aggiornata e completa sul congedo per cure, i 30 giorni di assenza retribuita concessi ai lavoratori che hanno almeno il 51% di invalidità. Tutto quello che devi sapere.
Immagina di dover scandire l’agenda settimanale di visite oncologiche, fisioterapia, analisi di controllo e insieme mantenere saldo il timone di un lavoro che pretende puntualità, produttività, presenza.
Fino a una decina di anni fa chi viveva questa doppia vita era costretto a spremere ferie, a collezionare permessi sparsi, spesso a pietire comprensione.
Con il “congedo per cure”, invece, la legge ha finalmente cucito su misura un salvagente giuridico per chi ha un’invalidità significativa e terapie imprescindibili: trenta giornate (che per alcune malattie gravi stanno per diventare quarantacinque) da spendere quando servono davvero, retribuite come la malattia, fuori dal temuto contatore del comporto e oggi persino compatibili con la telemedicina.
Dietro quest’etichetta – art. 7 del decreto legislativo 119/2011, rinfrescato dalle ultime riforme – c’è un’idea semplice: la salute non può essere un lusso da ritagliare a margine del lavoro, soprattutto se una patologia cronica o oncologica toglie già abbastanza energie.
Il congedo per cure nasce proprio per non far scegliere tra la busta paga e la fisioterapia, tra la seduta in day-hospital e il cartellino timbrato. E lo fa stabilendo regole chiare su destinatari, durata, retribuzione, documenti.
Nelle pagine che seguono troverai la radiografia completa di questo istituto: da dove deriva, a chi spetta, come si chiede, che impatto ha su ferie, tredicesima, premi, ISEE, come si intreccia con i permessi 104 o con i controlli sanitari a distanza.
Una guida che amalgama la lettera delle norme – art. 26 del d.lgs 151/2001, circolari INPS vecchie e nuove, ritocchi del “Decreto Anziani” 29/2024 e della circolare INPS 30/2025 – con esempi concreti, distinzioni tra pubblico e privato e qualche trucco pratico per non inciampare nei moduli.
Se vivi, lavori o amministri risorse umane, ma soprattutto se la tua agenda ruota attorno a una terapia salvavita o a un ciclo riabilitativo, questa panoramica ti aiuterà a trasformare il diritto in possibilità quotidiana di cura, senza rinunciare al lavoro né alla serenità economica.
Ecco cosa troverai in questo contenuto.
1. Introduzione e scenario
Una breve cornice socio-lavorativa che spiega perché è nato il congedo per cure e come si colloca nel mosaico delle tutele per la disabilità.
2. Cornice normativa
Dall’articolo 7 del d.lgs 119/2011 alle circolari INPS, passando per il “Decreto Anziani” 29/2024: tutte le fonti che reggono l’istituto.
3. Finalità e tipologie di cure
Che cosa la legge intende per “cure connesse all’invalidità” e perché protegge proprio quei trattamenti.
4. Destinatari e percentuali di invalidità
Chi può chiedere il congedo, quale verbale serve, quando scatta il diritto sopra il 50 %.
5. Durata annua e modalità di fruizione
Il tetto dei 30 (o 45) giorni, l’azzeramento il 1° gennaio, l’impossibilità di usarli a ore e la gestione di festività e frazionamenti.
6. Trattamento economico
Retribuzione equiparata alla malattia, assenza di indennità INPS, riflessi su tredicesima, premi e progressioni.
7. Copertura contributiva e TFR
Come i giorni di congedo valgono ai fini pensionistici, del TFR e dell’anzianità di servizio.
8. Documentazione clinica
Il certificato del medico SSN o della struttura pubblica, il nesso terapeutico con l’invalidità, gli attestati di presenza alle sedute.
9. Procedura di richiesta
A chi si presenta la domanda, con quale anticipo, come funziona il silenzio-assenso e perché non occorre più il nulla-osta INPS.
10. Differenze tra pubblico e privato
Le cure termali escluse per i dipendenti pubblici, la decurtazione Brunetta, il resto delle regole in comune.
11. Cumuli e compatibilità
Rapporti con permessi 104, terapie salvavita, congedo straordinario biennale e altri istituti.
12. Part-time e lavoro su turni
L’applicazione pratica nel part-time verticale, orizzontale, misto e nelle turnazioni notturne.
13. Eventi concomitanti
Cosa succede se sopraggiungono malattie comuni o infortuni durante il periodo di congedo.
14. Controlli e sanzioni
I poteri di verifica di INPS e datore di lavoro, i rischi in caso di false certificazioni o uso improprio.
15. Diniego del datore e tutele giudiziali
Quando l’azienda può dire no, come impugnare il rifiuto, il ruolo di ispettorato e tribunale.
16. Riflessi su ISEE e prestazioni sociali
Perché il congedo non altera l’indicatore economico e non incide sulle soglie per bonus e agevolazioni.
17. Novità 2024-2025
L’estensione a 45 giorni per oncologici, la telemedicina nel congedo, la documentazione digitale prevista dalla circolare INPS 30/2025.
18. Risorse pratiche
Dove trovare modulistica, FAQ, patronati, portali regionali e link alle circolari ufficiali, con un ventaglio di esempi concreti per orientarsi subito.
Cos’è il congedo per cure e quali norme lo disciplinano
Il congedo per cure è un periodo di assenza retribuita riconosciuto ai lavoratori dipendenti con una determinata invalidità, per permettere loro di effettuare terapie mediche legate alla propria patologia invalidante.
È previsto per un massimo di 30 giorni all’anno (anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre) e può essere fruito in modo frazionato (anche non continuativo, ossia distribuito in più periodi).
La disciplina vigente deriva dall’art. 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha recepito e aggiornato norme preesistenti: in particolare ha sostituito l’art. 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e l’art. 10 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509.
Già quelle norme originarie (legge 118/1971 e D.Lgs. 509/1988) prevedevano un congedo annuale fino a 30 giorni per cure agli invalidi, ma il D.Lgs. 119/2011 ne ha innovato alcuni aspetti (come il trattamento economico durante l’assenza).
Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono dettare disposizioni di dettaglio, ad esempio sul computo delle assenze o eventuali miglioramenti, purché nel rispetto della normativa di legge (ad esempio alcuni contratti integrativi potrebbero prevedere trattamenti di miglior favore, come retribuzione piena per tutti i 30 giorni).
Anche l’INPS – pur non erogando direttamente un’indennità per questo congedo – ha fornito chiarimenti, in coordinamento con il Ministero del Lavoro, per definire le modalità applicative e l’inquadramento contributivo del congedo per cure.
In sintesi, il diritto al congedo per cure è sancito dalla legge (art. 7 D.Lgs. 119/2011) e trova attuazione pratica nelle regole contrattuali e nelle istruzioni fornite da INPS e Ministero competente.