Quando un cardiopatico può chiedere l’assegno ordinario di invalidità?
Ti spiego in questo articolo quali sono le condizioni generate da una patologia cardiaca che danno diritto a ricevere l'assegno ordinario di invalidità.
Il cuore, quando si ammala in modo serio, non incide soltanto sulla salute: può comprimere la possibilità di lavorare e di mantenere un reddito dignitoso.
Per tutelare chi si trova in questa condizione, la legge 222 del 1984 ha introdotto l’assegno ordinario di invalidità, una prestazione previdenziale che affianca – senza sostituirlo – l’impegno professionale di quanti vedono ridursi la propria capacità lavorativa oltre il 66 %.
Capire se e quando una cardiopatia – dallo scompenso allo stato avanzato di un’infarto, dalle aritmie gravi alle valvulopatie severe – permette di accedere a questo sostegno significa orientarsi fra requisiti contributivi, classificazioni cliniche e visite medico-legali dell’INPS.
Nelle pagine che seguono sciogliamo ogni nodo, punto per punto, con un linguaggio chiaro ma rigoroso, per trasformare un diritto previsto sulla carta in un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni.
Ecco cosa troverai in questo contenuto.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità
Definizione, natura previdenziale, durata triennale, rinnovi e trasformazione in pensione di vecchiaia.
Destinatari e requisiti contributivi
Lavoratori privati (dipendenti e autonomi) più nuovi assunti nel pubblico.
Cinque anni di contribuzione totale, di cui tre negli ultimi cinque.
Invalidità pensionabile e “occupazioni confacenti”
Differenza rispetto all’invalidità civile.
Criteri medico-legali e orientamenti della Cassazione.
Patologie cardiache che superano la soglia del 66 %
Scompenso cardiaco, cardiopatie ischemiche post-infarto, valvulopatie severe, cardiomiopatie, aritmie maligne, ipertensione con danno d’organo.
Il “quando” della domanda
Esempi pratici: stabilizzazione clinica dopo evento acuto; aggravamento progressivo.
Procedura INPS passo a passo
Certificato SS3 telematico, invio domanda, visita medico-legale, decorrenza, rinnovi triennali, ricorsi.
Fonti normative e prassi
Legge 222/1984, DM 5 febbraio 1992 (tabelle), circolari e messaggi INPS 2012-2025, giurisprudenza di legittimità.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità (disciplinato dalla legge 12 giugno 1984, n. 222) è una prestazione economica a carico dell’INPS, concessa su domanda, destinata ai lavoratori che hanno subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Ne ha quindi diritto l’assicurato la cui capacità di lavoro risulti ridotta dal 67% in modo permanente, per effetto di problemi di salute.
Si tratta di un trattamento previdenziale (non assistenziale), legato ai contributi versati: l’importo dell’assegno viene calcolato in base alla contribuzione maturata secondo le regole delle pensioni INPS.
L’assegno non è definitivo fin da subito: viene riconosciuto per un periodo di tre anni, rinnovabile su richiesta; dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo (salvo eventuali future revisioni d’ufficio).
L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa: il beneficiario può continuare a lavorare, eventualmente con riduzione dell’orario o in mansioni compatibili, senza dover cessare il rapporto di lavoro.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, poi, l’assegno ordinario viene trasformato d’ufficio in normale pensione di vecchiaia, se risultano soddisfatti i requisiti contributivi richiesti.